Funzione Pubblica: le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia

 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010, il Decreto contenente la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Le nuove fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
 

Determinazione delle fasce orarie di  reperibilita'  per  i  pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008) 
 
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'articolo 69  del  menzionato  decreto,  che  ha  introdotto
l'articolo  55-septies  (Controlli   sulle   assenze)   nel   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto in particolare il comma 5 del predetto  articolo  55-septies,
il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore,
entro  le  quali  devono  essere  effettuate  le  visite  mediche  di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in  materia  di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; 
  Ritenuto  necessario,  nel   determinare   le   fasce   orarie   di
reperibilita' dei lavoratori, tener conto di  situazioni  particolari
che rendono opportuno giustificare l'esclusione  dalla  reperibilita'
stessa; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26  novembre  2009,  n.
7186/09 del 10 dicembre 2009; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi  da
parte del Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  nota  del  14
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge n. 400 del 1988; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con
nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per  i  pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia. 
                               Art. 1 
 
 
                    Fasce orarie di reperibilita' 
 
  1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle  15  alle  18.  L'obbligo  di
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 

                               Art. 2 
 
 
              Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 
 
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza  e'  etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
    b) infortuni sul lavoro; 
    c) malattie per le  quali  e'  stata  riconosciuta  la  causa  di
servizio; 
    d)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di
invalidita' riconosciuta. 
  2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti  dei  quali  e'
stata gia' effettuata la visita fiscale per il  periodo  di  prognosi
indicato nel certificato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 18 dicembre 2009 
 
                                                Il Ministro: Brunetta 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 


     Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it