Consulta: rifiuto di sanatoria a extracomunitario denunciato
Con sentenza n. 78 del 18 febbraio 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 7, lett. c della Legge 189/2002 e dell'art. 1, comma 8, lett. c. del D.L. 195/2002, nella parte in cui non hanno consentito la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari denunciati per uno dei reati per i quali gli art. 380 e 381 del c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (es. furto aggravato, rapina, estorsione, traffico di stupefacenti). La Consulta ha affermato che "nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.
Le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l'emissione, nei suoi confronti, dell'ordinanza di espulsione; conseguenze tanto più gravi qualora si ipotizzino denuncie non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguarda allo stato di indebita soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse, vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari".
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