Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In via di principio, la
legge
18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati
obbligatoriamente su istanza di parte o • d'ufficio, quindi per iniziativa della
stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento
espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato
a decorrere dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare
da una particolare complessità la
legge
18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare:
termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali:
convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
autorizzazione al frazionamento del riposo
settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
autorizzazione all'impiego di minori: 30 giorni;
autorizzazione all'impiego di fanciulli o
adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni
effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell’orario di lavoro di
fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
rilascio certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
esame e iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
risposte a quesiti: 30 giorni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275 Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente «l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi compiti»; Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25 novembre 2010; Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 159 |
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