INPS: unicità della posizione aziendale - assolvimento dell’obbligo della comunicazione delle unità operative

 

L'INPS, con messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012, informa circa l'obbligo della comunicazione della dislocazione territoriale delle unità operative dell'azienda.

Con la circolare n. 172/2010 l'Inps fornì le indicazioni riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresa la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posizione contributiva.  

Al punto 4 della circolare n. 172/2010 fu precisato che, per effetto del  principio di unicità, i datori di lavoro (direttamente o tramite gli intermediari istituzionali) dovevano provvedere alla comunicazione dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa, senza dover più necessariamente accendere una o più posizioni contributive e/o richiedere un eventuale accentramento contributivo.

Accanto all’esigenza di semplificazione ed unificazione su una sola posizione contributiva del versamento della contribuzione dovuta (a condizione di identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali – punto 5 della circolare n. 172/2010) si affianca anche la specifica esigenza di conoscere l’effettiva dislocazione territoriale della forza occupazionale dell’azienda, al fine di ottimizzare la gestione di alcuni istituti di sostegno al reddito quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagni.

L'obbligo della comunicazione telematica (individuato al punto 4 della circolare n. 172/2010) sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

Pertanto, sono tenuti alla comunicazione in argomento non soltanto i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2011occupano personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, precedentemente a tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato, nel passato, dalle Direzioni territoriali Del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, competenti per territorio.

Per quanto concerne la comunicazione delle unità operative esistenti antecedentemente alla competenza INPS, la data di inizio dell’unita operativa è convenzionalmente fissata al 1° gennaio 2009.

Per l’utilizzo della comunicazione telematica vedasi quanto indicato nel punto 8 della circolare n. 172/2010. 

fonte Inps


La circolare n. 4999/2012  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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