La competenza in materia di controversie del socio lavoratore
Le modifica introdotta con l’art. 9 della legge n. 30/2003 secondo la quale “le
controversie tra socio e cooperative relative alla prestazione mutualistica sono
di competenza del giudice ordinario” ha portato, in giurisprudenza ad
atteggiamenti non univoci, determinati, sostanzialmente, dal significato da
attribuire al concetto di “prestazione mutualistica”, indubbiamente, più
circoscritto, di quello riferito al “rapporto mutualistico”. Senza entrare nel
merito delle disquisizioni che ci porterebbero lontano, si ritiene opportuno
segnalare alcuni indirizzi giurisprudenziali che, a seconda dell’interpretazione
prescelta, riverberano i loro effetti anche sul tentativo obbligatorio di
conciliazione avanti alla commissione istituita ex art. 410 cpc.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 850 del 18 gennaio 2005 ha affermato
che nell’ipotesi in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo
e del rapporto lavorativo (configurabile come lavoro autonomo o come lavoro ex
art. 409, n. 3, cpc) la competenza non è quella del giudice ordinario, ma quella
del Tribunale, in composizione monocratica come giudice del lavoro, con
l’applicabilità del relativo rito. In tal caso trova applicazione il principio
fissato dall’art. 40, comma 3, cpc che nella ipotesi di connessione fa salva
l’applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle
indicate negli articoli 409 e 442 cpc. A questa regola, cui deve riconoscersi
carattere generale in virtù del principio della “vis attractiva” del rito del
lavoro, costituisce eccezione la previsione legislativa contenuta nel l’art. 5
della legge n. 142/2001, come modificato dall’art. 9 della legge n. 30/2003 ,
secondo cui sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio
e cooperativa relative alle prestazioni mutualistiche. Tale disposizione, per
introdurre un’eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere
interpretata rigidamente ed alla lettera, con impossibilità di estensione alle
controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori.
Di diverso orientamento è, invece, la sezione lavoro del Tribunale di Milano che
con due ordinanze del 28 aprile 2003 e del 29 ottobre 2004 ha ritenuto
competente il giudice ordinario. In particolare, con la prima decisione, è stato
affrontato il problema del significato da dare all’espressione “prestazione
mutualistica” in relazione alla sovrapponibilità al rapporto associativo o al
richiamo del concetto di “esecuzione” o di “svolgimento” del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Milano propende per la seconda ipotesi, pur rendendosi conto
delle difficoltà interpretative, in quanto ritiene che le modifiche intervenute
con l’art. 9 della legge n. 30/2003 vadano in tal senso; in caso contrario non
si comprenderebbe perché il Legislatore avrebbe modificato l’art. 5 della legge
n. 142/2001 per confermare quanto era già stato espresso in precedenza.
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