La competenza in materia di controversie del socio lavoratore


Le modifica introdotta con l’art. 9 della legge n. 30/2003 secondo la quale “le controversie tra socio e cooperative relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del giudice ordinario” ha portato, in giurisprudenza ad atteggiamenti non univoci, determinati, sostanzialmente, dal significato da attribuire al concetto di “prestazione mutualistica”, indubbiamente, più circoscritto, di quello riferito al “rapporto mutualistico”. Senza entrare nel merito delle disquisizioni che ci porterebbero lontano, si ritiene opportuno segnalare alcuni indirizzi giurisprudenziali che, a seconda dell’interpretazione prescelta, riverberano i loro effetti anche sul tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione istituita ex art. 410 cpc.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 850 del 18 gennaio 2005 ha affermato che nell’ipotesi in cui si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo (configurabile come lavoro autonomo o come lavoro ex art. 409, n. 3, cpc) la competenza non è quella del giudice ordinario, ma quella del Tribunale, in composizione monocratica come giudice del lavoro, con l’applicabilità del relativo rito. In tal caso trova applicazione il principio fissato dall’art. 40, comma 3, cpc che nella ipotesi di connessione fa salva l’applicazione del rito speciale quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli articoli 409 e 442 cpc. A questa regola, cui deve riconoscersi carattere generale in virtù del principio della “vis attractiva” del rito del lavoro, costituisce eccezione la previsione legislativa contenuta nel l’art. 5 della legge n. 142/2001, come modificato dall’art. 9 della legge n. 30/2003 , secondo cui sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alle prestazioni mutualistiche. Tale disposizione, per introdurre un’eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata rigidamente ed alla lettera, con impossibilità di estensione alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei lavoratori.

Di diverso orientamento è, invece, la sezione lavoro del Tribunale di Milano che con due ordinanze del 28 aprile 2003 e del 29 ottobre 2004 ha ritenuto competente il giudice ordinario. In particolare, con la prima decisione, è stato affrontato il problema del significato da dare all’espressione “prestazione mutualistica” in relazione alla sovrapponibilità al rapporto associativo o al richiamo del concetto di “esecuzione” o di “svolgimento” del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Milano propende per la seconda ipotesi, pur rendendosi conto delle difficoltà interpretative, in quanto ritiene che le modifiche intervenute con l’art. 9 della legge n. 30/2003 vadano in tal senso; in caso contrario non si comprenderebbe perché il Legislatore avrebbe modificato l’art. 5 della legge n. 142/2001 per confermare quanto era già stato espresso in precedenza.

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