INPS: trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali
L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con circolare n. 58 del 20 aprile 2009, ha definito una interpretazione evolutiva della norma (art. 6 legge 20.5.1975 n. 164) per individuare un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria. Il nuovo criterio prevede il calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
A far data dal 20 aprile 2009, le aziende ricadenti nel trattamento di integrazione salariale ordinaria comunicheranno all'Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.
Con messaggio n. 13719 del 16 giugno 2009, l'Inps chiarisce che, "al fine di non creare disparità di trattamento fra lavoratori beneficiari di una stessa autorizzazione trimestrale CIGO, si precisa che i criteri interpretativi fissati dalla circolare n. 58 del 20 aprile 2009, si applicano a partire dai trimestri in corso alla data di emissione della circolare".
art. 6 legge 20.5.1975 n. 164:
«l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it