INPS: istanze per decontribuzione sulle somme derivanti da accordi di 2° livello anno 2009

 

L'INPS, con messaggio n. 16214/2010 del 18 giugno 2010, ha reso noto che, a partire dalle ore 15,00 del 21 giugno e fino alle ore 23,00 dell’11 luglio, sarà possibile trasmettere le istanze per il “godimento” della contribuzione sulle somme corrisposte nel 2009 a seguito di accordi di 2° livello.
Condizione per il godimento degli sgravi è che le somme corrisposte siano previste da accordi sindacali aziendali o territoriali, che siano incerte nel loro ammontare, che siano collegate a forme di produttività, qualità ed efficienza (assunte come indicatori), che l’accordo sia stato depositato presso la Direzione provinciale del lavoro entro i trenta giorni successivi alla stipula (in ogni caso, per il 2009 il termine ultimo era fissato al 12 aprile 2010).
L’ammontare complessivo degli sgravi è di 650 milioni di euro e le norme direttamente applicative sono contenute nel D.M. del Ministro del Lavoro del 17 dicembre 2009.


Quelli che seguono sono gli aspetti procedimentali e di contenuto più importanti:

  1.  non c’è un ordine di priorità legato al c.d. “click day”, nel senso che tutte le domande in regola vengono ammesse al beneficio: se non basta per tutti la percentuale del 2,25% può essere ridotta;

  2.  il tetto della retribuzione relativa alla qualità, all’efficienza ed alla produttività sulla quale è possibile chiedere lo sgravio contributivo passa dal 3% al 2,25%;

  3.  le istanze che concernono le somme corrisposte tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009 debbono contenere l’ammontare complessivo dei premi erogati in tale anno (criterio di cassa) per i quali si chiede l’agevolazione nel limite del 2,25%;

  4.  vanno dettagliate le quote di sgravio a favore del datore (25 quote) e del singolo lavoratore (intera quota a suo carico, oltre alla copertura pensionistica);

  5.  le agenzie di lavoro che intendono “godere” dello sgravio debbono far riferimento alla contrattazione di 2° livello sottoscritta dall’imprese utilizzatrici: ovviamente, queste ultime non possono avanzare alcuna richiesta di sgravio per i lavoratori somministrati;

  6.  l’INPS gestisce tutta l’operazione anche se l’Ente destinatario dei contributi previdenziali è un altro (es. ENPALS). In tal caso il datore di lavoro deve indicare l’Ente previdenziale di riferimento;

  7.  se ci sono state operazioni societarie che hanno portato alla fusione di aziende, l’istanza va presentata dal soggetto incorporante;

  8.  se si è verificata la cessione di un ramo d’azienda, a qualsiasi titolo, (con, ovvia, continuazione dell’attività da parte dell’azienda cedente), con pagamento delle somme in data successiva, la domanda va presentata dall’impresa cedente, salvo diversi accordi tra le parti. Ovviamente se il cessionario, dopo il passaggio, ha corrisposto premi di produttività ai lavoratori “passati alle proprie dipendenze”, può presentare istanza relativamente alle somme corrisposte;

  9.  le aziende che hanno cessato o sospeso l’attività non possono accedere al beneficio;

  10.  le imprese capo gruppo possono inviare le domande per le aziende controllate o collegate: ciò è in perfetta linea con quanto affermato dall’art. 31, commi 1 e seguenti, del D.L.vo n. 276/2003.

Si fa presente che per effetto dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010 tutta la materia legata agli incentivi di produttività sia a livello di decontribuzione (art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007) che di detassazione (fino a 40.000 euro per un importo massimo di 6.000 euro), come disciplinata dall’art. 1 della legge n. 126/2008 e dall’art. 5 della legge n. 5/2009 e come chiarita nei principi operativi dalle circolari n. 49 e n. 59 del 2008 a firma congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero del Lavoro, cambierà radicalmente. Sarà un D.M. del Ministro del Lavoro da emanarsi entro il prossimo mese di dicembre, al termine di un iter procedimentale di consultazione delle parti sociali, a disciplinare l’attuazione.

Per ulteriori conoscenze (la nuova disposizione, peraltro, è ora all’esame del Parlamento per la conversione), si rinvia a quanto riportato nella nota della DPL di Modena sulle novità del D.L. n. 78/2010 che si può scaricare dal sito alla voce “approfondimenti” (a sinistra nella “home page”) alla data del 7 giugno 2010.

 


 Il messaggio n. 16214/2010  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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