Min.Interno: test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per lungo periodo

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del'11 giugno 2010, il Decreto Interministeriale 4 giugno 2010 (di concerto con il Ministero dell'Istruzione) con le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per partecipare al test lo straniero dovrà presentare domanda telematica alla Prefettura territorialmente competente.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 4 giugno 2010
 

Modalita'  di  svolgimento  del  test  di  conoscenza  della   lingua
italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25  luglio
1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i)  della
legge n. 94/2009. (10A07303) 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modifiche, concernente il permesso  di  soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo; 
  Visto in  particolare  il  comma  2-bis  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22,
lettera i) della legge 15  luglio  2009,  n.  94,  che  subordina  il
rilascio del permesso di  soggiorno  Ce  per  soggiornanti  di  lungo
periodo  al  superamento  di  un  test  di  conoscenza  della  lingua
italiana, le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono  determinate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visti gli articoli  16  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante le norme di attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il Quadro comune di riferimento  europeo  per  la  conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le modalita' di svolgimento  del  test
di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e' subordinato
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per  soggiornanti  di  lungo
periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», di seguito Testo unico. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutti  gli
stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del Testo  unico,
ed ai familiari per i quali puo'  essere  richiesto  il  permesso  di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma  1
del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati  fuori  dal
matrimonio, propri e del coniuge; 
    b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita'  di
apprendimento linguistico derivanti  dall'eta',  da  patologie  o  da
handicap,  attestate   mediante   certificazione   rilasciata   dalla
struttura sanitaria pubblica. 
                               Art. 2 
 
 
         Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana 
 
  1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello  di  conoscenza
della  lingua  italiana  che  consente  di   comprendere   frasi   ed
espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. 
  2. Al fine della verifica della conoscenza della  lingua  italiana,
conforme al livello indicato al comma 1, lo  straniero  effettua  uno
apposito test, secondo le modalita' indicate dall'art. 3. 
                               Art. 3 
 
 
           Modalita' di svolgimento del test di conoscenza 
                        della lingua italiana 
 
  1. Lo straniero presenta, con modalita' informatiche, la  richiesta
di partecipazione al test di conoscenza della  lingua  italiana  alla
prefettura territorialmente  competente  in  base  al  domicilio  del
richiedente. La  richiesta  contiene,  a  pena  di  inammissibilita',
l'indicazione delle generalita' del richiedente, i dati  relativi  al
titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati  del
documento  valido  per  l'espatrio,  e  l'indirizzo  presso  cui   lo
straniero intende ricevere la convocazione per lo  svolgimento  della
prova. 
  2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo
straniero per lo svolgimento del  test  di  conoscenza  della  lingua
italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo  straniero
si deve presentare. 
  3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura
del personale della prefettura ed esibizione della convocazione,  con
modalita' informatiche, ed e' strutturato sulla comprensione di brevi
testi e sulla capacita' di interazione, in conformita'  ai  parametri
adottati, per le specifiche abilita', dagli Enti di certificazione di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il  contenuto  delle  prove  che
compongono il test, i criteri di  assegnazione  del  punteggio  e  la
durata della prova sono stabiliti in collaborazione con  un  Ente  di
certificazione compreso tra quelli  indicati  all'art.  4,  comma  1,
lettera a), a seguito di apposita convenzione  da  stipulare  con  il
Ministero dell'interno. Alla stipula della  convenzione  si  provvede
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Per superare il test il candidato  deve  conseguire  almeno
l'ottanta per cento del punteggio complessivo. 
  4. A richiesta dell'interessato il test di  cui  al  comma  3  puo'
essere svolto con modalita' scritte di tipo  non  informatico,  fermi
restando  l'identita'  del  contenuto  della  prova,  i  criteri   di
valutazione ed il limite temporale, fissati per il  test  svolto  con
modalita' informatiche. 
  5. Il risultato della prova e'  comunicato  allo  straniero  ed  e'
inserito  a  cura  del  personale  della   prefettura   nel   sistema
informativo del Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione
del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo,  lo  straniero
puo' ripetere la prova, previa  richiesta  presentata  ai  sensi  del
comma 1. 
  
                               Art. 4 
 
 
               Modalita' ulteriori per l'accertamento 
               della conoscenza della lingua italiana 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  1,  non  e'
tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: 
    a) in  possesso  di  un  attestato  di  conoscenza  della  lingua
italiana che certifica un livello  di  conoscenza  non  inferiore  al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli  enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari  esteri  e  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, indicati
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'art.  1,  comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modifiche  e
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un  titolo  che
attesta il raggiungimento di un livello di  conoscenza  della  lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento
europeo per la  conoscenza  delle  lingue,  approvato  dal  Consiglio
d'Europa; 
    c)  che  ha  ottenuto,  nell'ambito  dei  crediti  maturati   per
l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo  unico,  il
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana  non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo  per
la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; 
    d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di  primo  o
secondo grado presso un istituto scolastico appartenente  al  sistema
italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10  marzo  2000,
n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali  per  l'istruzione
di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di
secondo  grado,  ovvero  frequenta  un  corso  di  studi  presso  una
Universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o
frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; 
    e) che e' entrato in Italia  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,
lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attivita'
indicate nelle disposizioni medesime. 
  2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e  d)  del  comma  1,  lo
straniero allega  alla  documentazione  richiesta  dall'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  per
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per  soggiornanti  di  lungo
periodo,  copia  autentica  dei  titoli  di  studio  o  professionali
conseguiti  e  dei  certificati  di  frequenza  richiesti.  Nei  casi
previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla
documentazione richiesta per il rilascio del  permesso  di  soggiorno
una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. 
  3. Lo straniero affetto da  gravi  limitazioni  alla  capacita'  di
apprendimento  linguistico  derivanti  dall'eta',  da   patologie   o
handicap,  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  allega  la
certificazione rilasciata dalla  struttura  sanitaria  pubblica  alla
documentazione richiesta dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
   
                               Art. 5 
 
 
          Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio 
                      del permesso di soggiorno 
 
  1.  Ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  Ce   per
soggiornanti di lungo periodo, la questura  verifica  la  sussistenza
del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art.  2,
comma  1,  attraverso  il  riscontro  dell'esito  positivo  del  test
riportato nel sistema informativo del Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di  cui  all'art.
3, comma 5. 
  2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la
verifica di cui al comma 1 e' effettuata dalla questura attraverso il
riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio
del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma  1,
lettere c) ed e) attraverso l'accertamento  delle  condizioni  o  dei
titoli dichiarati dallo straniero. 
   
                               Art. 6 
 
 
           Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali 
                         per l'immigrazione 
 
  1. Il prefetto territorialmente  competente,  individua  in  ambito
provinciale le sedi per lo svolgimento del test di  cui  all'art.  3,
anche attraverso  accordi  con  gli  enti  locali  e  le  istituzioni
scolastiche. 
  2. I consigli territoriali per l'immigrazione di  cui  all'art.  3,
comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti  pubblici
e privati e con associazioni attive nel  campo  dell'assistenza  agli
immigrati,  nell'ambito   delle   risorse   statali   e   comunitarie
disponibili, promuovono progetti di informazione  per  illustrare  le
modalita' di attestazione della conoscenza della lingua  italiana  ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui  all'art.
3. 
  
                               Art. 7 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica   italiana   e   si   applica   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
    Roma, 4 giugno 2010 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Maroni          
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
           Gelmini 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 359 

        
      
                                                           Allegato A 
 
                                          (art. 4, comma1, lettera a) 
    Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri
e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: 
    1) Universita' degli studi di Roma Tre; 
    2) Universita' per stranieri di Perugia; 
    3) Universita' per stranieri di Siena; 
    4) Societa' Dante Alighieri

 


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