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INPS: indennità di disoccupazione e assunzioni agevolate

 

L'INPS, con il messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall'indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l'eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, legge 407/1990.

 

 

 

 il messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012

fonte: Inps


DPL Modena - www.dplmodena.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 407/1990

articolo 8, comma 9

 A decorrere dal 1› gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

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