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Appalti: la responsabilità fiscale dopo il "Decreto del fare"
Con la conversione in legge del D.L. n. 69/2013 (Legge n. 98/2013), Il Legislatore è intervenuto (con l'articolo 50) sulla responsabilità fiscale negli appalti, cancellando quella per l’IVA.
Ora, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, del versamento dette ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni fornite nel subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se, prima del versamento del corrispettivo, lo stesso verifica che gli adempimenti di natura fiscale sono stati onorati.
Ciò può avvenire con una verifica diretta, o attraverso l’asseverazione di un professionista o di un Caf, o attraverso un’autocertificazione rilasciata dal subappaltatore, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E/2012.
L'appaltatore può sospendere l’erogazione del corrispettivo fino a quando non è in possesso della documentazione o delle altre forme sostitutive.
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo in presenza della documentazione che attesta l’adempimento degli adempimenti fiscali scaduti riferiti sia all'appaltatore che ai subappaltatori.
Anche per il committente c’è la possibilità di non versare il corrispettivo in mancanza della documentazione prevista.
Se i relativi adempimenti fiscali non sono stati eseguiti scatta, a carico del committente, come ribadito dalla circolare sopra indicata, una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 ed i 200.000 euro.
la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013
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