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Parlamento: modificata l'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

 

L'articolo 11 della legge 6 agosto 2013, n. 97, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, relativamente l''organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare.

 

Art. 11 
 
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
  relativa  all'accordo  sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro
  della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL. 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  n),  dopo  le   parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio»  sono  inserite  le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di  cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»; 
    b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto
dei  principi  generali  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che  consentano  di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e  3.  Tali  deroghe  debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi  2
e 3, nonche' consentire  la  fruizione  di  periodi  di  riposo  piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano  a  bordo  di
navi impiegate in viaggi di  breve  durata.  Le  deroghe  di  cui  al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi  di
riposo piu' frequenti o  piu'  lunghi  o  la  concessione  di  riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie  o  condizioni  di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato». 
  2. I contratti collettivi stipulati a  decorrere  dal  24  novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo  11,  comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della  presente  legge,  devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo  11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Qualora  l'autorizzazione  non  venga
richiesta, ovvero non  venga  concessa,  le  clausole  dei  contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe  di  cui  al  primo
periodo, perdono efficacia. 
 



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