INAIL: DURC e commercio su aree pubbliche

 

L'INAIL, con la nota n. 9213 del 13 ottobre 2009, riprendendo la nota prot. 14909 del 12 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, evidenzia che le disposizioni introdotte con l'art. 11-bis della legge 102/2009, relativamente all'obbligo del DURC anche per i commercianti su aree pubbliche, siano da interpretare come norma "di indirizzo" nei confronti della disciplina regionale.

L'Istituto  rammenta, inoltre, che limitatamente agli aspetti previdenziali il DURC può essere richiesto solo se le ditte sono iscritte agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione, nel caso dell'Inail, presuppone che vi sia , in concreto, obbligo assicurativo ai sensi degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965. Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o Comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede Inps competente (al di fuori dello "Sportello Unico"). Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di DURC per via telematica - www.sportellounicoprevidenziale.it - selezionando l'opzione "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni".

 


 La nota n. 9213/09  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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