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Min.Lavoro: salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti pensionistici
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, il Decreto 8 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
Il decreto disciplina le modalità di attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici nel limite dei 55.000 soggetti, così come suddivisi:
Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. (13A00505)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonche' l'art. 6-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonche' le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita' di attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22; Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22, laddove e' previsto che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1; Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hanno consentito di verificare la congruita' del limite numerico indicato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.
Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) lettera a) del citato art. 22, comma 1: lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991; b) lettera b) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta'; c) lettera c) del citato art. 22, comma 1: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) lettera d) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo art. 4.
Art. 3 1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento; b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4 1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto. 5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.
Art. 5 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.
Art. 6 1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:
Art. 7 Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 68
fonte: Gazzetta Ufficiale
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