Governo: l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Il Governo, con Decreto Legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007, in attuazione della Direttiva Europea n. 2002/14/CE, ha indicato il quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori presenti nelle imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
Per informazione e consultazione si intende:
a) l'andamento recente e quello prevedibile
dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella
impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative
misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti
cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
L'informazione avviene secondo modalità di
tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle
informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione
dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori
hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il
datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere
espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro.
Di particolare interesse la parte che riguarda le sanzioni (articolo 7):
1. La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le
informazioni o procedere alla consultazione e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per
ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all'articolo
5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
3. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni è la
Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio.
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