Governo: la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 marzo 2011, il D.P.C.M. 17 febbraio 2011 con la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011.

Sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unitā, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota riguarda:

  1. i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

  2. i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Nelle quote sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La pagina del Ministero dell'Interno per fare la domanda: https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp .

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2011
 

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio  dello  Stato,  per  l'anno
2011. (11A03831) 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
Ģin caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanatoģ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante  norme
di attuazione del testo unico sull'immigrazione,  sopra  citato,  che
prevede la possibilita' che il datore di lavoro dello  straniero  che
si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto
testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al  lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore; 
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente  la
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio  dello
Stato per l'anno 2010, che prevede una quota  complessiva  di  80.000
unita' per i lavoratori extracomunitari stagionali; 
  Rilevato  che  e'  necessario  definire  la  quota  di   lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al
fine  di  rendere  disponibili  i   lavoratori   indispensabili,   in
particolare, per le esigenze  del  settore  agricolo  e  del  settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via  di
programmazione transitoria, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010,  in
quanto  ultimo  decreto  emanato  per  la  tipologia  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali; 
  Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e
tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali, e' opportuno incentivare le richieste  di
nulla osta al  lavoro  pluriennali,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni  del  Testo  unico  sull'immigrazione  e  del   relativo
regolamento di attuazione, sopra richiamate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In via di programmazione  transitoria  delle  quote  massime  di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011,  sono  ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,  i  cittadini
stranieri non comunitari residenti  all'estero  entro  una  quota  di
60.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province  autonome  a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda: 
    a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; 
    b)  i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei
seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere
accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto. 
                               Art. 2 
 
  1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi  anche
i lavoratori non  comunitari,  cittadini  dei  Paesi  indicati  nelle
lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1,  che  abbiano  fatto
ingresso in Italia per prestare  lavoro  subordinato  stagionale  per
almeno due anni consecutivi  e  per  i  quali  il  datore  di  lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato
stagionale. 
  2. Le disposizioni attuative relative alle  procedure  informatiche
concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale  pluriennale
saranno  definite  dal  Ministero  dell'interno  di  intesa  con   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  con  il  Ministero
degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi  sui  siti
istituzionali delle predette Amministrazioni. 
  3. Nessuna innovazione e' introdotta in relazione alle procedure di
ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato  stagionale
annuale. 
    Roma, 17 febbraio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
registro n. 6, foglio n. 310. 

 


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