Stampa Chiudi Iscriviti alla Newsletter gratuita
INAIL: infortuni occorsi a coltivatori diretti
L'INAIL, con la nota prot. 6103 del 16 luglio 2013, risponde ad alcuni quesiti in ordine all'ammissibilità a tutela di eventi occorsi a coltivatori diretti nello svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
UFFICIO I
Roma, 16 lug. 2013
Prot 6103
ALLE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Infortuni occorsi a coltivatori
diretti durante attività imprenditoriali o svolte unicamente per il
soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
Con riferimento all’argomento in oggetto, sono stati
posti alla scrivente quesiti in ordine all’ammissibilità a tutela di eventi
occorsi a coltivatori diretti nello svolgimento di attività imprenditoriali o
per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari.
Sull’argomento, acquisito parere dell’Avvocatura
generale, si coglie l’occasione per ridefinire l’ambito applicativo della tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, confermando le
istruzioni vigenti già impartite in merito.
Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni
occorsi durante lo svolgimento di attività imprenditoriali, la giurisprudenza di
legittimità, sulla base degli artt.205, 206 e 207 d.P.R. n.1124/1965 e s.m.i.,
ha affermato che:
a) la protezione assicurativa riguarda
esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, incluse le
attività prodromiche o strumentali, ma con esclusione di ogni altra operazione
che sia solo marginalmente o indirettamente ad essa collegata;
b) nel caso di lavoratori autonomi, la tutela
assicurativa non riguarda quella parte di attività che può definirsi più
propriamente “imprenditoriale”, così che si è ritenuto indennizzabile solamente
l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello
“organizzativo” dell’attività economica dell’azienda;
c) per quanto riguarda specificamente i
coltivatori diretti, la tutela, in virtù di quanto disposto dall’art.207 del
citato d.P.R., si estende anche ad attività manuali diverse da quelle
strettamente agricole purchè si tratti di lavorazioni connesse, complementari od
accessorie all’attività principale; connessione che si realizza quando si tratti
di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un
migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo
produttivo.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica
peculiari del lavoro agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al
lavoro sui campi, sono:
a) infortuni occorsi nello svolgimento di attività
connesse;
b) infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante
le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore
stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole;
c) infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in
atti legati funzionalmente al lavoro agricolo.
In buona sostanza, la tutela assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi degli artt. 205 e ss. del suddetto
d.P.R., non comprende qualsiasi attività umana anche solo occasionalmente ed
indirettamente ricollegabile all’esercizio dell’attività agricola ma, oltre a
richiedere l’esercizio di una attività fisica o di carattere manuale-esecutivo,
presuppone che l’intervento operativo, pur potendo inerire all’esercizio
dell’impresa agricola, non sia svolto a causa e per un diverso titolo, né
nell’adempimento di un dovere o per un interesse personale dell’agricoltore,
dove la connessione con la professione rurale è solo occasionale e del tutto
accidentale. Pertanto, la copertura assicurativa del rischio infortunistico è
fondata sullo svolgimento di attività fisiche manuali e concrete proprie
dell’agricoltura, o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali. La
tutela si estende anche all’attività di commercializzazione e distribuzione
diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle interferenti con
l’ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa
attività.
Ne consegue che, ad esempio, i momenti della
denuncia, della tenuta e della contabilizzazione dei guadagni derivanti
dall’esercizio dell’attività agricola (a fini fiscali, creditizi, del risparmio
ecc.), che pur rilevano inscindibilmente con l’attività di gestione
imprenditoriale dell’agricoltura, non hanno alcun collegamento materiale con
l’attività agricola strettamente intesa, esistendo solo un legame soggettivo
puramente accidentale.
Pertanto, anche per i lavoratori agricoli, così come
per gli artigiani, opera la distinzione tra attività manuale-esecutiva, compresa
nella tutela assicurativa e attività imprenditoriale esclusa, invece, dalla
suddetta tutela
(1).
Al riguardo, anche recentemente, decidendo sulla
fattispecie di un agricoltore che subiva un infortunio mentre stava trasportando
documentazione presso l’ufficio di un commercialista e, quindi, al di fuori di
ogni contesto produttivo, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio
secondo il quale “in tema di indennizzabilità dell’infortunio occorso a
lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di
attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello
organizzativo-imprenditoriale dell’attività economica dell’azienda; ne consegue
che l’estensione della tutela agli infortuni in itinere può riguardare gli
spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari
per la produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni
necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile”
(2)
.
Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni
occorsi durante attività svolte unicamente per il soddisfacimento di esigenze
personali e familiari, come stabilito nella nota 8320 bis del 18 aprile 2006, la
giurisprudenza si è attestata sul principio secondo il quale l’attività agricola
di produzione è tutelata indipendentemente dalla destinazione finale dei
prodotti (3)
.
Al riguardo, il discrimine rilevante ai fini dell’indennizzabilità
dell’infortunio è rappresentato dalla distinzione tra attività di produzione e
attività di trasformazione dei prodotti.
Infatti, la prima, come già precisato nella nota
citata, rientra comunque nell’ambito della tutela. La seconda è oggetto di
copertura soltanto se caratterizzata dall’imprenditorialità intesa come
destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece, ritenere
esclusa se destinata ad uso personale.
A titolo di esempio, se un agricoltore alleva uno o
più suini, l’attività di allevamento è tutelata, senza che abbia rilevanza la
distinzione tra animali destinati all’alienazione e animali destinati al consumo
personale. Una volta che sia stato, però, individuato il capo destinato al
consumo personale, l’attività di trasformazione delle carni non è tutelata,
essendo venuta meno ogni connessione, sia pure indiretta, con l’attività
protetta.
A conforto di ciò, la giurisprudenza di legittimità
(4)
ha stabilito che “Gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono indennizzabili,
potendosi ritenere sussistente l’occasione di lavoro […], anche se al momento
della prestazione non è possibile anticipare la destinazione finale del prodotto
al mercato o all’uso domestico […]. E’ pertanto corretta la motivazione del
giudice di merito secondo cui, dopo l’individuazione del suino come destinato al
consumo domestico, non sussiste più la copertura infortunistica”.
Con tale sentenza, la Corte di Cassazione,
coerentemente con i principi sopra enucleati e già attuati dall’Istituto con la
nota citata, ha escluso l’indennizzabilità della fattispecie esaminata poiché
l’evento si era verificato mentre l’agricoltore stava trattando parte di un
suino da destinare ad uso domestico. Se dunque la Corte ha ritenuto tutelabile
l’attività di allevamento del bestiame, ha escluso la tutela della successiva
attività di macellazione dal momento che le carni erano inequivocabilmente
entrate nella sfera domestica come qualsiasi altra derrata alimentare acquistata
per i consumi familiari.
IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to dott. Luigi SORRENTINI)
1. Cfr. Cass.nn.11929/2004,895/2004,20661/2005
2. Cfr. Cass. n.17765/2011
3. Cfr. Cass. n.7852/2002
4. Cfr. Cass. n.18536/2006
fonte: Inail
DPL Modena - www.dplmodena.it