Governo: emanato il Decreto Legge sulle ulteriori misure di stabilizzazione finanziaria
Con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Governo ha emanato ulteriori disposizioni finalizzate alla c.d. “stabilizzazione finanziaria”: molte toccano “da vicino” il lavoro pubblico e quello privato:
a) Le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2) devono ridurre gli organici dirigenziali, non generali, e quello delle aree del 10%: sono esclusi gli enti di ricerca. Tutto questo andrà fatto entro il 31 marzo 2012. In via provvisoria le piante organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve le procedure concorsuali, le mobilità ed il conferimento di incarichi avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 5 dell’art. 1, individua anche altri settori esclusi (es. magistrati, Protezione civile, forze armate, ecc.);
b) Posticipo della 13^ mensilità in tre rate annuali nel caso in cui a partire dal 2012 l’Amministrazione di riferimento non abbia conseguito gli obiettivi di risparmio (art. 1, comma 7);
c) Le P.A. possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto (art. 1, comma 18);
d) Con effetto dal 1° gennaio 2012, in caso di cessazione del rapporto di lavoro pubblico prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio il trattamento di fine servizio o rapporto viene corrisposto decorsi 24 mesi: in caso di collocamento a riposo d’ufficio o per il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, esso viene corrisposto, decorsi 6 mesi (art. 1, comma 22, lettera a);
e) A decorrere dal 2012 con DPCM, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e le festività del Santo Patrono, in modo che le stesse cadano: il venerdì precedente o il lunedì susseguente la domenica, o coincidano con la domenica (art. 1, comma 24);
f) Gli articoli 2103 e 2104 c.c. riferiti al dipendente pubblico trovano una applicazione diversa rispetto al settore privato, nel senso che la loro prestazione di lavoro può essere espletata in luoghi di lavoro diversi dalla sede di appartenenza e sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri fissati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina collettiva si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informazione preventiva, per il trasferimento in ambito regionale (art. 1, comma 29);
g) I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o da rappresentanze sindacali operanti nell’impresa (art. 8) possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di produttività, alla gestione delle crisi aziendali, agli investimenti e alle c.d. “start-up”. Gli accordi potranno riguardare una serie di materie (v. comma 2) relative, tra le altre, alla gestione del rapporto di lavoro, alla solidarietà negli appalti, agli impianti audiovisivi, all’orario di lavoro, alle conseguenze del recesso dal rapporto, con l’eccezione dei licenziamenti discriminatori e quelli per matrimonio. Il terzo comma rende, invece, efficaci nei confronti di tutto il personale, gli accordi aziendali, approvati dalla maggioranza dei lavoratori, con referendum, anche prima del 28 giugno 2011 (v. FIAT);
h) Il regime della compensazione territoriale nel collocamento obbligatorio (art. 5, comma 8, della Legge n. 68/1999) viene riscritto dall’art. 9. Le imprese che occupano personale in diverse unità produttive ed i datori di lavoro privati facenti parte di un gruppo ex art. 31 del D.L.vo n. 276/2003 possono autonomamente effettuare le compensazioni territoriali assumendo di più in una sede e comunicando alle sedi interessate, in via telematica, con l’invio del prospetto ex art. 9, comma 6, l’adempimento. Le imprese che fanno parte di un gruppo, possono effettuare la compensazione riportando le eccedenze di assunzione a compensazione degli obblighi di altre imprese. I datori di lavoro pubblici, se autorizzati, con richiesta motivata, possono effettuare la compensazione a livello regionale;
i) Le somme dei fondi interprofessionali (art. 118, comma 1) della legge n. 388/2000 possono essere utilizzati anche per misure di formazione in favore degli apprendisti e dei collaboratori a progetto (art. 10). Questa disposizione, riferita agli apprendisti, è coerente con quanto affermato all’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo di riforma dell’apprendistato, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
j) I tirocini formativi e di orientamento (art. 11) potranno essere promossi unicamente da soggetti i cui requisiti sono preventivamente determinati dalle normative regionali. Essi possono durare, al massimo 6 mesi comprensivi delle proroghe, e possono rivolgersi unicamente a personale neo diplomato o neo laureato entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali valgono l’art. 18 della legge n. 196/1997 ed il DM applicativo del 12 maggio 1998;
k) Viene introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 12). Nel “corpus” del codice penale vengono introdotti gli articoli 603 – bis e 603 – ter, con i quali si punisce chi svolga un’attività di intermediazione, reclutando manodopera e organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, violenza minaccia o intimidazione. La pena è la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Sono indice di sfruttamento la sussistenza di una o più circostanze come al retribuzione in maniera palesemente difforme dai CCNL e sproporzionata “in peius” rispetto alla quantità e qualità del lavoro, la violazione sistematica della normativa sull’orario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie, la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza, tali da essere particolarmente pesanti per l’integrità della salute e l’incolumità, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, di sorveglianza e alloggiative particolarmente degradanti. Sono aggravanti (con aumento della pena da un terzo alla metà) il numero dei lavoratori reclutati (più di 3), la presenza di minori tra i lavoratori, la commissione del fatto con l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. L’art. 603 – ter c.p tratta, poi, le c.d. “pene accessorie”.