Min.Lavoro: contributi ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di LSU

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010, i Decreti del 20 maggio 2010 con criteri e le disposizioni procedurali per la concessione di contributi ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

La concessione è effettuata nel limite di un milione di euro per le annualità 2008, 2009 e 2010.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 20 maggio 2010
 

Criteri  e  disposizioni  procedurali  per  la  concessione   di   un
contributo  ai  Comuni  con  meno  di   50.000   abitanti,   per   la
stabilizzazione di  lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale
da  almeno  otto  anni,  nei  limiti  di  un  milione  di  euro   per
l'annualita' 2008. (10A11188) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
      degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione 
 
  Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che autorizza il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a
concedere un contributo ―  nel  limite  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di  50.000
abitanti per la stabilizzazione di lavoratori  impegnati  presso  gli
stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri  a  carico  del
bilancio comunale da almeno otto anni; 
  Vista l'intesa acquisita in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, in data 6 maggio 2010  (Repertorio  Atti  n.  67/CSR)  sullo
schema del presente decreto direttoriale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81 che individua i soggetti impegnati  in  progetti  di  attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per  l'Occupazione  di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluito nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  che  autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione,  convenzioni  con
le Regioni che prevedano: 
    la  realizzazione,  da  parte  delle  Regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
    le risorse necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i  soggetti  non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari  al  50%,
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente  utili  di  cui
all'art. 4  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81  e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; 
    la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse
del Fondo per l'Occupazione,  destinate  alle  attivita'  socialmente
utili e non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni,  per  misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro  e  per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; 
  Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti
locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e  562  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e  l'art.  76  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 77-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
occupazione e Formazione,  disponendo  che  vi  affluiscano,  tra  le
altre, le risorse del Fondo per  l'Occupazione  di  cui  all'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Considerato, conseguentemente  a  quanto  indicato  nei  precedenti
capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81,  vengono
individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per  l'Occupazione
destinate alle Regioni  per  il  tramite  delle  Convenzioni  di  cui
all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art.  2,
comma 552 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ai  lavoratori
socialmente utili che non rientrano nel bacino  di  cui  all'art.  2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: 
    siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni  con
meno di 50.000 abitanti  con  oneri  a  totale  carico  del  bilancio
comunale; 
    siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; 
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2,  comma  552,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per  l'annualita'
2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  2,  comma  552,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2008, ai Comuni
con meno di 50.000 abitanti  per  la  stabilizzazione  di  lavoratori
impegnati in attivita' socialmente  utili  con  oneri  a  carico  del
bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000  o  da
una data precedente. 
                               Art. 2 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art.  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i  Comuni  devono  spedire
con raccomandata o consegnare a mano apposita  domanda  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   -   Direzione   Generale
ammortizzatori sociali e  incentivi  all'occupazione,  Divisione  III
(via  Fornovo  8,  00192  Roma)  entro  30  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  a  pena
di decadenza. A tal fine fara' fede la  data  risultante  dal  timbro
dell'ufficio postale, in  caso  di  spedizione  con  raccomandata,  o
apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto  la  domanda,
in caso di consegna a mano. 
  2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: 
    il numero degli abitanti del Comune richiedente; 
    il  numero  complessivo  dei  soggetti  che  svolgono   attivita'
socialmente utili  con  oneri  a  carico  del  Comune  richiedente  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; 
    il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che  lo  stesso
Comune intende stabilizzare, con il contributo  di  cui  all'art.  2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    dichiarazione del Comune richiedente che  gli  oneri  relativi  a
tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere  dal
1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del  Comune
medesimo. 
  3. Inoltre, la domanda deve recare: 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  successive  modificazioni  e
dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito
impegno al rispetto dell'art. 77-bis del  predetto  decreto-legge  n.
112 del 2008 concernente il Patto di stabilita' interno per gli  Enti
Locali; 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  562,
della predetta legge n. 296 del 2006  e  dall'art.  76  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008. 
                               Art. 3 
 
  1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili  -  pari  a
€ 1.000.000 - il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone apposita  graduatoria  dei  Comuni  che  hanno  presentato
istanze ammissibili. 
  2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso  in
graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000
diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili  che  i
Comuni  ammessi  in  graduatoria  intendono   stabilizzare,   i   cui
nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al
contributo, moltiplicato il numero  delle  stabilizzazioni  richieste
dal singolo Comune. 
  3.  La  graduatoria  dei  Comuni  ammessi  al   contributo   e   la
corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con  apposito
decreto da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro  30  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto,
ciascun Comune inserito in  graduatoria  presenta  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale  ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III  (via  Fornovo  8,
00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori
socialmente utili per i quali e' concesso  il  contributo  ed  i  cui
nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati  nella
relativa domanda. 
  4. Il Piano di stabilizzazione puo'  prevedere  una  o  piu'  delle
seguenti alternative: 
    assunzione dei lavoratori  socialmente  utili  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato  superiore  a
12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente  alle  qualifiche
di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive
modificazioni.  In  tal  caso,  il  Piano  deve   recare   l'espressa
dichiarazione del Sindaco di  conformita'  delle  stabilizzazioni  ai
vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento
della   spesa   per   il   personale   dipendente   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    assunzione  dei  lavoratori  socialmente  utili  presso  soggetti
privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a  tempo
determinato superiore a 12 mesi; 
    erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da  erogare
ai  lavoratori  socialmente  utili  con  indicazione   del   relativo
ammontare. 
  A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni
con i  Comuni  ai  fini  del  trasferimento  delle  risorse,  con  le
modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 
  5. Entro tre mesi dalla stipula della  convenzione,  i  Comuni  che
hanno  previsto  di  stabilizzare  i  lavoratori  socialmente   utili
mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  la  convenzione
sottoscritta  unitamente  al   citato   Piano   di   stabilizzazione,
contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla  dotazione
organica, nonche' sulla spesa per il personale  cosi'  come  definita
dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini  della  verifica
del rispetto del Patto di stabilita' interno. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 20 maggio 2010
 

Criteri  e  disposizioni  procedurali  per  la  concessione   di   un
contributo  ai  Comuni  con  meno  di   50.000   abitanti,   per   la
stabilizzazione di  lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale
da  almeno  otto  anni,  nei  limiti  di  un  milione  di  euro   per
l'annualita' 2009. (10A11189) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
      degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione 
 
  Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che autorizza il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a
concedere un contributo ―  nel  limite  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di  50.000
abitanti per la stabilizzazione di lavoratori  impegnati  presso  gli
stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri  a  carico  del
bilancio comunale da almeno otto anni; 
  Vista l'intesa acquisita in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, in data 6 maggio 2010  (Repertorio  Atti  n.  68/CSR)  sullo
schema del presente decreto direttoriale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81 che individua i soggetti impegnati  in  progetti  di  attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per  l'Occupazione  di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluito nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  che  autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione,  convenzioni  con
le Regioni che prevedano: 
    la  realizzazione,  da  parte  delle  Regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
    le risorse necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i  soggetti  non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari  al  50%,
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente  utili  di  cui
all'art. 4  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81  e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; 
    la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse
del Fondo per l'Occupazione,  destinate  alle  attivita'  socialmente
utili e non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni,  per  misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro  e  per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; 
  Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti
locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e  562  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e  l'art.  76  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 77-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
occupazione e Formazione,  disponendo  che  vi  affluiscano,  tra  le
altre, le risorse del Fondo per  l'Occupazione  di  cui  all'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Considerato, conseguentemente  a  quanto  indicato  nei  precedenti
capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81,  vengono
individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per  l'Occupazione
destinate alle Regioni  per  il  tramite  delle  Convenzioni  di  cui
all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art.  2,
comma 552 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ai  lavoratori
socialmente utili che non rientrano nel bacino  di  cui  all'art.  2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: 
    siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni  con
meno di 50.000 abitanti  con  oneri  a  totale  carico  del  bilancio
comunale; 
    siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; 
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2,  comma  552,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per  l'annualita'
2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  2,  comma  552,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2009, ai Comuni
con meno di 50.000 abitanti  per  la  stabilizzazione  di  lavoratori
impegnati in attivita' socialmente  utili  con  oneri  a  carico  del
bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000  o  da
una data precedente e  per  i  quali  non  abbia  eventualmente  gia'
usufruito, nel 2008, del medesimo contributo. 
                               Art. 2 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art.  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i  Comuni  devono  spedire
con raccomandata o consegnare a mano apposita  domanda  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   -   Direzione   Generale
ammortizzatori sociali e  incentivi  all'occupazione,  Divisione  III
(via  Fornovo  8,  00192  Roma)  entro  30  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  a  pena
di decadenza. A tal fine fara' fede la  data  risultante  dal  timbro
dell'ufficio postale, in  caso  di  spedizione  con  raccomandata,  o
apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto  la  domanda,
in caso di consegna a mano. 
  2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: 
    il numero degli abitanti del Comune richiedente; 
    il  numero  complessivo  dei  soggetti  che  svolgono   attivita'
socialmente utili  con  oneri  a  carico  del  Comune  richiedente  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; 
    il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che  lo  stesso
Comune intende stabilizzare, con il contributo  di  cui  all'art.  2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    dichiarazione del Comune richiedente che  gli  oneri  relativi  a
tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere  dal
1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del  Comune
medesimo. 
  3. Inoltre, la domanda deve recare: 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'
l'esplicito  impegno  al  rispetto  dell'art.  77-bis  del   predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernente  il  Patto  di  stabilita'
interno per gli Enti Locali; 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  562,
della predetta legge n. 296 del 2006  e  dall'art.  76  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008. 
        
                             Art. 3 
 
  1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili  -  pari  a
€ 1.000.000 - il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone apposita  graduatoria  dei  Comuni  che  hanno  presentato
istanze ammissibili. 
  2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso  in
graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000
diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili  che  i
Comuni  ammessi  in  graduatoria  intendono   stabilizzare,   i   cui
nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al
contributo, moltiplicato il numero  delle  stabilizzazioni  richieste
dal singolo Comune. 
  3.  La  graduatoria  dei  Comuni  ammessi  al   contributo   e   la
corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con  apposito
decreto da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro  30  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto,
ciascun Comune inserito in  graduatoria  presenta  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale  ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III  (via  Fornovo  8,
00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori
socialmente utili per i quali e' concesso  il  contributo  ed  i  cui
nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati  nella
relativa domanda. 
  4. Il Piano di stabilizzazione puo'  prevedere  una  o  piu'  delle
seguenti alternative: 
    assunzione dei lavoratori  socialmente  utili  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato  superiore  a
12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente  alle  qualifiche
di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive
modificazioni.  In  tal  caso,  il  Piano  deve   recare   l'espressa
dichiarazione del Sindaco di  conformita'  delle  stabilizzazioni  ai
vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento
della   spesa   per   il   personale   dipendente   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    assunzione  dei  lavoratori  socialmente  utili  presso  soggetti
privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a  tempo
determinato superiore a 12 mesi; 
    erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da  erogare
ai  lavoratori  socialmente  utili  con  indicazione   del   relativo
ammontare. 
  A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni
con i  Comuni  ai  fini  del  trasferimento  delle  risorse,  con  le
modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 
  5. Entro tre mesi dalla stipula della  convenzione,  i  Comuni  che
hanno  previsto  di  stabilizzare  i  lavoratori  socialmente   utili
mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  la  convenzione
sottoscritta  unitamente  al   citato   Piano   di   stabilizzazione,
contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla  dotazione
organica, nonche' sulla spesa per il personale  cosi'  come  definita
dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini  della  verifica
del rispetto del Patto di stabilita' interno. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 20 maggio 2010
 

Criteri  e  disposizioni  procedurali  per  la  concessione   di   un
contributo  ai  Comuni  con  meno  di   50.000   abitanti,   per   la
stabilizzazione di  lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale
da  almeno  otto  anni,  nei  limiti  di  un  milione  di  euro   per
l'annualita' 2010. (10A11190) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
      degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione 
 
  Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che autorizza il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a
concedere un contributo ―  nel  limite  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di  50.000
abitanti per la stabilizzazione di lavoratori  impegnati  presso  gli
stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri  a  carico  del
bilancio comunale da almeno otto anni; 
  Vista l'intesa acquisita in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, in data 6 maggio 2010  (Repertorio  Atti  n.  69/CSR)  sullo
schema del presente decreto direttoriale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81 che individua i soggetti impegnati  in  progetti  di  attivita'
socialmente utili con oneri a carico del Fondo per  l'Occupazione  di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluito nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  che  autorizza  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione,  convenzioni  con
le Regioni che prevedano: 
    la  realizzazione,  da  parte  delle  Regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; 
    le risorse necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i  soggetti  non
stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari  al  50%,
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente  utili  di  cui
all'art. 4  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81  e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; 
    la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse
del Fondo per l'Occupazione,  destinate  alle  attivita'  socialmente
utili e non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni,  per  misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro  e  per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; 
  Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti
locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e  562  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e  l'art.  76  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 77-bis del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale  per
occupazione e Formazione,  disponendo  che  vi  affluiscano,  tra  le
altre, le risorse del Fondo per  l'Occupazione  di  cui  all'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Considerato, conseguentemente  a  quanto  indicato  nei  precedenti
capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81,  vengono
individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per  l'Occupazione
destinate alle Regioni  per  il  tramite  delle  Convenzioni  di  cui
all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art.  2,
comma 552 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ai  lavoratori
socialmente utili che non rientrano nel bacino  di  cui  all'art.  2,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: 
    siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni  con
meno di 50.000 abitanti  con  oneri  a  totale  carico  del  bilancio
comunale; 
    siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; 
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2,  comma  552,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per  l'annualita'
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  2,  comma  552,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2010, ai Comuni
con meno di 50.000 abitanti  per  la  stabilizzazione  di  lavoratori
impegnati in attivita' socialmente  utili  con  oneri  a  carico  del
bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000  o  da
una data precedente e per i quali non abbia gia' usufruito,  ne'  nel
2008 ne' nel 2009, del medesimo contributo. 
                               Art. 2 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art.  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i  Comuni  devono  spedire
con raccomandata o consegnare a mano apposita  domanda  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   -   Direzione   Generale
ammortizzatori sociali e  incentivi  all'occupazione,  Divisione  III
(via  Fornovo  8,  00192  Roma)  entro  30  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  a  pena
di decadenza. A tal fine fara' fede la  data  risultante  dal  timbro
dell'ufficio postale, in  caso  di  spedizione  con  raccomandata,  o
apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto  la  domanda,
in caso di consegna a mano. 
  2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: 
    il numero degli abitanti del Comune richiedente; 
    il  numero  complessivo  dei  soggetti  che  svolgono   attivita'
socialmente utili  con  oneri  a  carico  del  Comune  richiedente  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; 
    il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che  lo  stesso
Comune intende stabilizzare, con il contributo  di  cui  all'art.  2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    dichiarazione del Comune richiedente che  gli  oneri  relativi  a
tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere  dal
1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del  Comune
medesimo. 
  3. Inoltre, la domanda deve recare: 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito
impegno al rispetto dell'art. 77-bis del  predetto  decreto-legge  n.
112 del 2008, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti
Locali; 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  562,
della predetta legge n. 296 del 2006  e  dall'art.  76  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008. 
                               Art. 3 
 
  1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili  -  pari  a
€ 1.000.000 - il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone apposita  graduatoria  dei  Comuni  che  hanno  presentato
istanze ammissibili. 
  2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso  in
graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000
diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili  che  i
Comuni  ammessi  in  graduatoria  intendono   stabilizzare,   i   cui
nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al
contributo, moltiplicato il numero  delle  stabilizzazioni  richieste
dal singolo Comune. 
  3.  La  graduatoria  dei  Comuni  ammessi  al   contributo   e   la
corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con  apposito
decreto da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro  30  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto,
ciascun Comune inserito in  graduatoria  presenta  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale  ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III  (via  Fornovo  8,
00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori
socialmente utili per i quali e' concesso  il  contributo  ed  i  cui
nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati  nella
relativa domanda. 
  4. Il Piano di stabilizzazione puo'  prevedere  una  o  piu'  delle
seguenti alternative: 
    assunzione dei lavoratori  socialmente  utili  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato  superiore  a
12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente  alle  qualifiche
di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive
modificazioni.  In  tal  caso,  il  Piano  deve   recare   l'espressa
dichiarazione del Sindaco di  conformita'  delle  stabilizzazioni  ai
vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento
della   spesa   per   il   personale   dipendente   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    assunzione  dei  lavoratori  socialmente  utili  presso  soggetti
privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a  tempo
determinato superiore a 12 mesi; 
    erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da  erogare
ai  lavoratori  socialmente  utili  con  indicazione   del   relativo
ammontare. 
  A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni
con i  Comuni  ai  fini  del  trasferimento  delle  risorse,  con  le
modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 
  5. Entro tre mesi dalla stipula della  convenzione,  i  Comuni  che
hanno  previsto  di  stabilizzare  i  lavoratori  socialmente   utili
mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  la  convenzione
sottoscritta  unitamente  al   citato   Piano   di   stabilizzazione,
contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla  dotazione
organica, nonche' sulla spesa per il personale  cosi'  come  definita
dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini  della  verifica
del rispetto del Patto di stabilita' interno. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 

 


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