Min.Lavoro: contributi ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di LSU
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010, i Decreti del 20 maggio 2010 con criteri e le disposizioni procedurali per la concessione di contributi ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.
La concessione è effettuata nel limite di un milione di euro per le annualità 2008, 2009 e 2010.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualita' 2008. (10A11188) IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo ― nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 67/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale; siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualita' 2008; Decreta: Art. 1 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2008, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente. Art. 2 1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano. 2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente; il numero complessivo dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo. 3. Inoltre, la domanda deve recare: esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008. Art. 3 1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili. 2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune. 3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali e' concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda. 4. Il Piano di stabilizzazione puo' prevedere una o piu' delle seguenti alternative: assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformita' delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi; erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare. A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonche' sulla spesa per il personale cosi' come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno. Roma, 20 maggio 2010 Il direttore generale: Mancini Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualita' 2009. (10A11189)IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo ― nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 68/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale; siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualita' 2009; Decreta: Art. 1 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2009, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia eventualmente gia' usufruito, nel 2008, del medesimo contributo. Art. 2 1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano. 2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente; il numero complessivo dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo. 3. Inoltre, la domanda deve recare: esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008. Art. 3 1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili. 2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune. 3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali e' concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda. 4. Il Piano di stabilizzazione puo' prevedere una o piu' delle seguenti alternative: assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformita' delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi; erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare. A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonche' sulla spesa per il personale cosi' come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno. Roma, 20 maggio 2010 Il direttore generale: Mancini Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 ------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili presso gli stessi Enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualita' 2010. (10A11190) IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo ― nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ― ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attivita' socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 69/CSR) sullo schema del presente decreto direttoriale; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b) e d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Vista la normativa concernente le spese per il personale degli enti locali ed in particolare l'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nei precedenti capoversi, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'Occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 2, comma 552 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che: siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a totale carico del bilancio comunale; siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno otto anni; Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a € 1.000.000, per l'annualita' 2010; Decreta: Art. 1 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assegnato, per l'annualita' 2010, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia gia' usufruito, ne' nel 2008 ne' nel 2009, del medesimo contributo. Art. 2 1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano. 2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente; il numero complessivo dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo. 3. Inoltre, la domanda deve recare: esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008. Art. 3 1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili. 2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune. 3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali e' concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda. 4. Il Piano di stabilizzazione puo' prevedere una o piu' delle seguenti alternative: assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformita' delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi; erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare. A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonche' sulla spesa per il personale cosi' come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno. Roma, 20 maggio 2010 Il direttore generale: Mancini Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 |
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