INPS: disoccupazione speciale in edilizia
L'INPS, con messaggio n. 25301/2007, ha chiarito, sulla base di un orientamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che il requisito dei 18 mesi per il “godimento” della disoccupazione speciale in edilizia, nelle ipotesi previste dall’art. 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 (licenziamento a seguito di procedure di mobilità nelle opere pubbliche di grandi dimensioni, dopo che l’avanzamento dei lavori abbia superato il 70%), può essere fatto valere, prendendo in considerazione anche più rapporti, pur se non vi sia stata continuità tra di loro.
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