Min.Lavoro: ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010, il Decreto 6 agosto 2010 con la ripartizione, alle Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 6 agosto 2010
 

Ripartizione delle risorse finanziarie del  Fondo  nazionale  per  il
diritto al lavoro dei disabili. (10A12542) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       del mercato del lavoro 
 
  Visto l'art. 13 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24  dicembre
2007, n. 247, con il quale viene istituito presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il diritto  al  lavoro
dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in particolare: 
    il comma 1 che prevede che le  regioni  e  le  province  autonome
possono  concedere  un  contributo  all'assunzione,  a  valere  sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per  ogni  lavoratore  disabile  assunto   a   tempo   indeterminato,
attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge  n.
68/1999; 
    il contributo e' concesso nel rispetto delle  misure  percentuali
massime individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b),  misure
queste  attribuite  sulla  base  della  riduzione   della   capacita'
lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto; 
    il contributo puo'  essere  concesso  altresi'  dalle  regioni  e
province autonome, ai sensi della lettera d) del  medesimo  comma  1,
per il rimborso forfettario  parziale  delle  spese  necessarie  alla
trasformazione  del  posto  di  lavoro  per  renderlo  adeguato  alle
possibilita' operative dei disabili  con  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al  50  per  cento,  o  per  l'apprestamento  di
tecnologie di telelavoro  ovvero  per  la  rimozione  delle  barriere
architettoniche  che  limitano  in  qualsiasi   modo   l'integrazione
lavorativa del disabile; 
    il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo  unicamente
delle  assunzioni  a  tempo   indeterminato,   realizzate   nell'anno
antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; 
    il comma 4 che prevede  che  la  concessione  del  contributo  ai
datori di lavoro privati e' subordinata alla verifica, da parte degli
uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro; 
  Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n.  68,  cosi'  come
introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che prevede la possibilita' di accesso al Fondo per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,   con   diritto   di   prelazione
nell'assegnazione delle  risorse,  da  parte  del  datore  di  lavoro
privato committente che allo  scadere  della  convenzione  assume  il
lavoratore disabile dedotto in  convenzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che  la  trasparenza
e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni  e  dei  dati
inerenti  all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
funzioni istituzionali, dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dagli
organi competenti; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  4
febbraio 2010, con il quale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione sono stati definiti  i
criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni e  province
autonome, delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili di cui all'art. 13, comma 4, della citata legge n. 68/1999; 
  Considerato che l'art. 2  del  predetto  decreto  interministeriale
prevede che, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del
lavoro, le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta  di
contributo di cui all'art. 12-bis, comma  5,  lettera  b)  e  di  cui
all'art. 13, comma 1, lettera a),  b),  d),  della  citata  legge  n.
68/1999  ritenuta  ammissibile  in  quanto  conforme,  assegnano   un
punteggio con le modalita' di cui ai  comma  2)  e  3)  del  medesimo
articolo; 
  Tenuto conto che non e' stato possibile  il  rispetto  dei  termini
previsti dall'art. 2, comma 7, del citato decreto del 4 febbraio 2010
per il riparto del Fondo limitatamente alle richieste  di  contributo
relative alle assunzioni effettuate nel biennio  2008-2009  da  parte
dei  datori  di  lavoro  privati,  in  quanto   il   citato   decreto
interministeriale e' stato pubblicato in data  6  maggio  2010  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104/2010; 
  Ritenuto necessario individuare un modello comune  di  trasmissione
delle comunicazioni cui sono tenute le regioni e province autonome ai
sensi dell'art. 2 del decreto 4 febbraio 2010, e'  stato  predisposto
dalle regioni e province  autonome  un  format  telematico  utile  ed
idoneo ai fini del riparto del Fondo; 
  Tenuto conto che i dati relativi al biennio 2008-2009, distinti per
ciascun anno di riferimento, contenuti nel predetto format, trasmessi
alla  scrivente  amministrazione  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma risultano essere  stati  debitamente  validati,  cosi'  come
richiesto nella nota ministeriale del 27 maggio 2010; 
  Considerato che la regione Valle D'Aosta con  nota  del  21  giugno
2010 ha evidenziato che in ambito regionale, nel  corso  del  biennio
2008-2009, non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato
da parte di imprese che abbiano presentato la domanda per beneficiare
dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999; 
  Vista la disponibilita' finanziaria a  valere  sull'esercizio  2009
per un totale complessivo di 42 milioni di euro, di cui ai decreti di
impegno n. 11987 e n. 11989, datati 9 dicembre 2009,  sui  rispettivi
capitoli di spesa n.  3892  e  n.  3893,  nonche'  la  disponibilita'
finanziaria a valere sull'esercizio 2010 per l'ulteriore importo,  in
termini di cassa e competenza, pari a 42 milioni di euro, di  cui  al
capitolo n. 3892 iscritto nel bilancio dello Stato; 
  Considerato pertanto che la determinazione dell'importo finanziario
spettante  a  ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   e'   stata
determinata dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
secondo le modalita' di cui  al  comma  5,  dell'art.  2  del  citato
decreto del 4 febbraio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
luglio 2010, registrato alla Corte  dei  conti  il  28  luglio  2010,
registro n. 13, foglio  n.  11,  con  il  quale  e'  stato  conferito
l'incarico di direttore generale della Direzione generale del mercato
del lavoro al cons. Paola Paduano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili per euro 42  milioni  a  valere  sull'esercizio  finanziario
2009,  per  le  richieste  di  contributo  relative  alle  assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno  2008,  di  cui  ai
decreti di impegno n. 11987 del 9 dicembre 2009 (capitolo n. 3892 per
euro 10.500.000,00) e n. 11989 del 9 dicembre 2009 (capitolo n.  3893
per euro 31.500.000,00) e'  ripartito,  per  i  motivi  di  cui  alle
premesse, tra le regioni e province  autonome,  cosi'  come  indicato
nella Tabella A  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili a valere sull'esercizio, finanziario 2010, per le  richieste
di contributo relative  alle  assunzioni  effettuate  dai  datori  di
lavoro  privati  nell'anno  2009,  per  il   cui   finanziamento   e'
autorizzata la spesa di 42 milioni di  euro  (capitolo  n.  3892)  e'
ripartito, per i motivi di  cui  alle  premesse,  tra  le  regioni  e
province autonome cosi' come indicato nella Tabella  B  del  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2010 
 
                                       Il direttore generale: Paduano 

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 107 


 


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