Min.Lavoro: ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010, il Decreto 6 agosto 2010 con la ripartizione, alle Regioni, delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. (10A12542) IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in particolare: il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999; il contributo e' concesso nel rispetto delle misure percentuali massime individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b), misure queste attribuite sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto; il contributo puo' essere concesso altresi' dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile; il comma 2 che prevede l'ammissibilita' al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto; il comma 4 che prevede che la concessione del contributo ai datori di lavoro privati e' subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro; Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede la possibilita' di accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro privato committente che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni e dei dati inerenti all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' svolta dagli organi competenti; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2010, con il quale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione sono stati definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome, delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della citata legge n. 68/1999; Considerato che l'art. 2 del predetto decreto interministeriale prevede che, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui all'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b), d), della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme, assegnano un punteggio con le modalita' di cui ai comma 2) e 3) del medesimo articolo; Tenuto conto che non e' stato possibile il rispetto dei termini previsti dall'art. 2, comma 7, del citato decreto del 4 febbraio 2010 per il riparto del Fondo limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nel biennio 2008-2009 da parte dei datori di lavoro privati, in quanto il citato decreto interministeriale e' stato pubblicato in data 6 maggio 2010 nella Gazzetta Ufficiale n. 104/2010; Ritenuto necessario individuare un modello comune di trasmissione delle comunicazioni cui sono tenute le regioni e province autonome ai sensi dell'art. 2 del decreto 4 febbraio 2010, e' stato predisposto dalle regioni e province autonome un format telematico utile ed idoneo ai fini del riparto del Fondo; Tenuto conto che i dati relativi al biennio 2008-2009, distinti per ciascun anno di riferimento, contenuti nel predetto format, trasmessi alla scrivente amministrazione da ciascuna regione e provincia autonoma risultano essere stati debitamente validati, cosi' come richiesto nella nota ministeriale del 27 maggio 2010; Considerato che la regione Valle D'Aosta con nota del 21 giugno 2010 ha evidenziato che in ambito regionale, nel corso del biennio 2008-2009, non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiano presentato la domanda per beneficiare dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999; Vista la disponibilita' finanziaria a valere sull'esercizio 2009 per un totale complessivo di 42 milioni di euro, di cui ai decreti di impegno n. 11987 e n. 11989, datati 9 dicembre 2009, sui rispettivi capitoli di spesa n. 3892 e n. 3893, nonche' la disponibilita' finanziaria a valere sull'esercizio 2010 per l'ulteriore importo, in termini di cassa e competenza, pari a 42 milioni di euro, di cui al capitolo n. 3892 iscritto nel bilancio dello Stato; Considerato pertanto che la determinazione dell'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e' stata determinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita' di cui al comma 5, dell'art. 2 del citato decreto del 4 febbraio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, registro n. 13, foglio n. 11, con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale del mercato del lavoro al cons. Paola Paduano; Decreta: Art. 1 1. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per euro 42 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2009, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2008, di cui ai decreti di impegno n. 11987 del 9 dicembre 2009 (capitolo n. 3892 per euro 10.500.000,00) e n. 11989 del 9 dicembre 2009 (capitolo n. 3893 per euro 31.500.000,00) e' ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le regioni e province autonome, cosi' come indicato nella Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio, finanziario 2010, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2009, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di 42 milioni di euro (capitolo n. 3892) e' ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le regioni e province autonome cosi' come indicato nella Tabella B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2010 Il direttore generale: Paduano Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 107 |
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