DPL Modena: dal 1° gennaio 2012 la Fiat disdice gli accordi sindacali
DPL Modena informa che la Fiat Group Automobiles ha annunciato la disdetta, dal 1° gennaio 2012, di tutti gli accordi sindacali e di tutte "le prassi collettive in atto" in tutte le sue fabbriche italiane.
Ciò, a detta della Fiat, al fine di «promuovere incontri finalizzati a realizzare accordi uguali e migliorativi». In pratica, per la Fiat, questo passaggio rappresenta un passo necessario per introdurre in tutti gli stabilimenti il nuovo contratto sul modello di quelli siglati a Pomigliano e Mirafiori.
Dalla stessa data uscirà anche dalla Confindustria.
1) Orario di lavoro
La produzione della futura Panda si realizzerà
con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6
giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione
articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla
produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e
ferma la durata dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre
turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
•primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con
la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
•secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00,
con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
•terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del
giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore
5.30 alle ore 6.00.
La settimana lavorativa avrà pertanto inizio alle
ore 6.00 del lunedì e cesserà alle ore 6.00 della domenica successiva.
Lo schema di orario prevede il riposo individuale
a scorrimento nella settimana.
L'articolazione dei turni avverrà secondo lo
schema di turnazione settimanale di seguito indicata: 1° - 3° - 2°
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 del sabato
e le ore 6.00 del giorno successivo, sarà coperto con la retribuzione
afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di
domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori
operanti sul terzo turno maturati secondo le modalità previste dall'accordo
27 Marzo 1993 (mezz'ora accantonata sul terzo turno per 16 turni notturni
effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui
retribuiti (P. A. R. contrattuali) sino a concorrenza.
Le attività di manutenzione saranno invece svolte
per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni
settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e
operai), a regime ordinario, sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore
ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di
lavoro a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori
addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) va dalle ore 8.00
alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno
centrale si conferma l'attuale sistema di flessibilità dell'orario di lavoro
giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere
dal primo dodicesimo di ora utile). In alternativa, su richiesta delle
Organizzazioni Sindacali nel caso in cui intendessero avvalersi della
facoltà di deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 66/2003 e successive
modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Lo schema di orario per lo stabilimento prevede,
a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni.
L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione
settimanale di seguito indicata: 3° - 2° - 1°
Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2
giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì
ovvero
-mercoledì e giovedì
ovvero
-venerdì e sabato.
Preso atto delle richieste da parte delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, al fine di non effettuare il 18°
turno al sabato notte, lo stesso viene anticipato strutturalmente alla
domenica notte precedente. Pertanto il riposo settimanale domenicale avviene
dalle ore 22 del sabato alle ore 22 della domenica.
2) Lavoro straordinario
Per far fronte alle esigenze produttive di
avviamenti, recuperi o punte di mercato, l'azienda potrà far ricorso a
lavoro straordinario per 80 ore annue pro capite, senza preventivo accordo
sindacale, da effettuare a turni interi.
Nel caso dell'organizzazione dell'orario di
lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere
effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo
le modalità indicate al capitolo orario di lavoro, o nelle giornate di
riposo.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con
4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro
straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20%
con sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo individuale tra azienda e lavoratore,
l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario,
con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla
copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200
ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive,
tenuto conto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno,
durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un
turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo
caso la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze
produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore.
3) Rapporto diretti-indiretti
Con l'avvio della produzione della futura Panda e
in relazione al programma formativo saranno riassegnate ai lavoratori le
mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti
e indiretti, garantendo ai lavoratori la retribuzione e l'inquadramento
precedentemente acquisiti, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4,
comma 11, Legge 223/91. Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni
organizzativi potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le
loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre
postazioni di lavoro.
4) Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare
per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto
produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità
interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agli
eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le
perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive.
5) Organizzazione del lavoro
Per riportare il sistema produttivo dello
stabilimento Giambattista Vico alle migliori condizioni degli standard
internazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e
sul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di
prestazione lavorativa con le modalità previste dal sistema WCM e dal
sistema Ergo-UAS.
Le soluzioni ergonomiche migliorative, derivanti
dall'applicazione del sistema Ergo-UAS, permettono, sulle linee a trazione
meccanizzata con scocche in movimento continuo, un regime di tre pause di 10
minuti ciascuna, fruite in modo collettivo, nell'arco del turno di lavoro,
che sostituiscono le attuali due pause di 20 minuti ciascuna. Sui tratti di
linea meccanizzata denominati "passo - passo", in cui l'avanzamento è
determinato dai lavoratori mediante il cosiddetto "pulsante di consenso", le
soluzioni ergonomiche migliorative permettono un regime di tre pause di 10
minuti ciascuna, fruite in modo collettivo o individuale a scorrimento sulla
base delle condizioni tecnico-organizzative, che sostituiscono le attuali
due pause di 20 minuti ciascuna. Per tutti i restanti lavoratori diretti e
collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche migliorative
permettono la conferma della pausa di 20 minuti, da fruire anche in due
pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Con l'avvio del nuovo regime di pause, i 10
minuti di incremento della prestazione lavorativa nell'arco del turno, per
gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento
continuo e per gli addetti alle linee "passo-passo" a trazione meccanizzata
con "pulsante di consenso", saranno monetizzati in una voce retributiva
specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
L'importo forfetario, da corrispondere solo per
le ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione tra l'altro delle
ore di inattività, della mezz'ora di mensa e delle assenze la cui copertura
retributiva è per legge e/o contratto parificata alla prestazione
lavorativa, per tutti gli aventi diritto, in misura di 0,1813 euro lordi
ora. Tale importo è onnicomprensivo ed è escluso dal TFR, dal momento che,
in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli
istituti legali e/o contrattuali e pertanto il suddetto importo forfetario
orario è comprensivo di tutti gli istituti legali e/o contrattuali.
6) Formazione
E' previsto un importante investimento in
formazione per preparare i lavoratori e metterli in condizioni di operare
nella nuova realtà produttiva. Le attività formative si svolgeranno
contemporaneamente alla ristrutturazione degli impianti e saranno fortemente
collegate alle logiche WCM. I corsi di formazione saranno tenuti con i
lavoratori in cigs e le Parti convengono fin d'ora che la frequenza ai corsi
sarà obbligatoria per i lavoratori interessati. Il rifiuto immotivato alla
partecipazione nonché l'ingiustificata mancata frequenza ai corsi, oltre a
dar luogo alle conseguenze di legge, costituirà a ogni effetto comportamento
disciplinarmente perseguibile.
Non sarà richiesto a carico Azienda alcuna
integrazione o sostegno al reddito, sotto qualsiasi forma diretta o
indiretta, per i lavoratori in cigs che partecipino ai corsi di formazione.
7) Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per
causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno
essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi
successivi, oltre che nella mezz'ora di intervallo fra i turni, nel 18°
turno (salvaguardando la copertura retributiva collettiva) o nei giorni di
riposo individuale.
8) Assenteismo
Per contrastare forme anomale di assenteismo che
si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme
epidemiologiche, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, astensioni
collettive dal lavoro, manifestazioni esterne, messa in libertà per cause di
forza maggiore o per mancanza di forniture, nel caso in cui la percentuale
di assenteismo sia significativamente superiore alla media, viene
individuata quale modalità efficace la non copertura retributiva a carico
dell'azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell'evento. A
tale proposito l'Azienda è disponibile a costituire una commissione
paritetica, formata da un componente della RSU per ciascuna delle
organizzazioni sindacali interessate e da responsabili aziendali, per
esaminare i casi di particolare criticità a cui non applicare quanto sopra
previsto.
Considerato l'elevato livello di assenteismo che
si è in passato verificato nello stabilimento in concomitanza con le tornate
elettorali politiche, amministrative e referendum, tale da compromettere la
normale effettuazione dell'attività produttiva, lo stabilimento potrà essere
chiuso per il tempo necessario e la copertura retributiva sarà effettuata
con il ricorso a istituti retributivi collettivi (PAR residui e/o ferie) e
l'eventuale recupero della produzione sarà effettuato senza oneri aggiuntivi
a carico dell'azienda e secondo le modalità definite.
Il riconoscimento dei riposi/pagamenti, di cui
alla normativa vigente in materia elettorale, sarà effettuato, in tale
fattispecie, esclusivamente nei confronti dei presidenti, dei segretari e
degli scrutatori di seggio regolarmente nominati e dietro presentazione di
regolare certificazione. Saranno altresì individuate, a livello di
stabilimento, le modalità per un'equilibrata gestione dei permessi
retribuiti di legge e/o contratto nell'arco della settimana lavorativa.
9) Cigs
Il radicale intervento di ristrutturazione dello
stabilimento Giambattista Vico per predisporre gli impianti alla produzione
della futura Panda presuppone il riconoscimento, per tutto il periodo del
piano di ristrutturazione, della cassa integrazione guadagni straordinaria
per ristrutturazione per due anni dall'avvio degli investimenti, previo
esperimento delle procedure di legge.
In considerazione degli articolati interventi
impiantistici e formativi previsti nonché della necessità di mantenimento
dei normali livelli di efficienza nelle attività previste, non potranno
essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone
le condizioni.
10) Abolizione voci retributive
A partire dal 1° gennaio 2011 sono abolite le
seguenti voci retributive, di cui all'accordo del 4 maggio 1987 Parte III
(Armonizzazione normativa e retributiva):
-paghe di posto
-indennità disagio linea
-premio mansione e premi speciali.
Le suddette voci, per i lavoratori per i quali
siano considerate parte della retribuzione di riferimento nel mese di
dicembre 2010, saranno accorpate nella voce "superminimo individuale non
assorbibile" a far data dal 1° gennaio 2011 secondo importi forfettari.
11) Maggiorazioni lavoro straordinario,
notturno e festivo
Sono confermate le attuali maggiorazioni
comprensive dell'incidenza sugli istituti legali e contrattuali.
12) Polo logistico di Nola
E' confermata la missione del polo logistico
della sede di Nola.
Eventuali future esigenze di organico potranno
essere soddisfatte con il trasferimento di personale dalla sede di
Pomigliano d'Arco.
13) Clausola di responsabilità
Tutti i punti di questo documento costituiscono
un insieme integrato, sicché tutte le sue clausole sono correlate ed
inscindibili tra loro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli
impegni eventualmente assunti dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU
ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate
per la realizzazione del Piano e i conseguenti diritti o l'esercizio dei
poteri riconosciuti all'Azienda dal presente accordo, posti in essere dalle
Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU, anche a livello di singoli
componenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti dalla eventuale intesa
nonché da quelli derivanti dal CCNL Metalmeccanici in materia di:
-contributi sindacali
-permessi sindacali retribuiti di 24 ore al
trimestre per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali
delle Organizzazioni Sindacali
ed esonera l'Azienda dal riconoscimento e
conseguente applicazione delle condizioni di miglior favore rispetto al CCNL
Metalmeccanici contenute negli accordi aziendali in materia di:
-permessi sindacali aggiuntivi oltre le ore
previste dalla legge 300/70 per i componenti della RSU
-riconoscimento della figura di esperto sindacale
e relativi permessi sindacali.
Inoltre comportamenti, individuali e/o
collettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura
significativa, le presenti clausole ovvero a rendere inesigibili i diritti o
l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'Azienda, facendo venir meno
l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed
inficiando lo spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi
effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente
punto.
14) Clausole integrative del contratto
individuale di lavoro
Le clausole indicate integrano la
regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da
considerarsi correlate ed inscindibili, sicché la violazione da parte del
singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui
agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai
provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti per mancanze e
comporta il venir meno dell'efficacia nei suoi confronti delle altre
clausole