ORDINANZA N. 17
ANNO 2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Giovanni
Maria FLICK Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo
DE SIERVO "
- Paolo
MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in
relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal
Tribunale di Voghera nel procedimento civile vertente tra M. F. nella
qualità di madre esercente la potestà genitoriale del figlio minore M.
C. e il Ministero delle finanze ed altri, con ordinanza dell'11 luglio
2007 iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 2008.
Visto
l'atto di
costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito
nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto
che, nel corso di una controversia in materia di assistenza
obbligatoria promossa da una cittadina albanese, il Tribunale di
Voghera, con ordinanza dell'11 luglio 2007 pervenuta a questa Corte il
20 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo
comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11
febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), nella parte in cui subordina al possesso
della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il
diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in
Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento;
che la
ricorrente – riferisce il remittente – residente in Italia dal 1999 e
munita del permesso di soggiorno dal 15 gennaio 2003 (nel quale
risulta iscritto anche il figlio minorenne), il 15 marzo 2003 ha
presentato domanda amministrativa per la concessione dell'indennità di
accompagnamento in favore del figlio minorenne suddetto;
che, nella
seduta del 1° luglio 2003, la competente Commissione medica ha
riconosciuto la totale e permanente inabilità di quest'ultimo con
necessità di assistenza continua, ma successivamente, con
comunicazione del 3 ottobre 2003, la ASL della Provincia di Pavia ha
richiesto all'istante la presentazione della carta di soggiorno, quale
documento necessario per la concessione della suddetta provvidenza;
che,
conseguentemente, l'interessata, nella qualità di tutore
dell'invalido, ha presentato ricorso al Tribunale di Voghera, nei
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e della suddetta ASL, per
ottenerne la condanna alla corresponsione del beneficio, previo
accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale della
suddetta normativa;
che il
remittente sottolinea, quanto alla rilevanza della questione, come
l'accoglimento della domanda sia precluso soltanto dal mancato
possesso della carta di soggiorno da parte della ricorrente, essendo
sussistenti tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge, ivi
compresa la titolarità, in capo alla stessa nella sua qualità di madre
esercente la potestà sul figlio minorenne, di un permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs.
n. 286 del 1998;
che, quanto
al merito della questione, il giudice a quo ritiene la
normativa impugnata contrastante, in primo luogo, con l'art. 2 Cost.,
perché, in violazione del principio di solidarietà sociale, comporta
la subordinazione del riconoscimento di un diritto fondamentale della
persona di carattere universale (come quello all'accesso alle
prestazioni di assistenza sociale) alla titolarità di un determinato
reddito;
che, in
secondo luogo, sarebbe violato l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto
la disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, fondata sulla sola
base del titolo legittimante il soggiorno risulterebbe in contrasto
con il principio di uguaglianza, almeno per la parte in cui fa
riferimento al possesso di una certa capacità reddituale, trattandosi
di un elemento non pertinente, ed, anzi, contrario alla ratio
di sostentamento sottesa al beneficio in argomento;
che,
inoltre, si prospetta il contrasto con l'art. 38, primo comma, Cost.,
per l'assoluta incongruità, rispetto alla finalità perseguita da tale
disposizione, della scelta di limitare l'accesso alle provvidenze
assistenziali a favore dei soli cittadini extracomunitari che siano
in possesso di un certo reddito;
che, infine,
vi sarebbe anche la violazione del'art. 10, primo e secondo comma, e
dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto la suddetta normativa si
pone in contrasto con l'art. 14 della CEDU e con l'art. 1 del relativo
Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte europea per la
tutela dei diritti dell'uomo;
che –
precisa da ultimo il remittente – la modifica dell'art. 9 del d.lgs.
n. 286 del 1998 ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo), non ha alcuna incidenza sulla
sollevata questione in quanto, da un lato, nella fattispecie, almeno
per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato decreto
legislativo, opera il richiamo alla suddetta norma nella precedente
formulazione e, d'altra parte, i requisiti reddituali per il rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono
sostanzialmente coincidenti con quelli già previsti per il rilascio
della carta di soggiorno;
che si è
costituito in giudizio l'INPS, chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità della questione, in quanto, con la sopravvenuta
sentenza n. 306 del 2008, questa Corte ha accolto analoga questione.
Considerato che il
Tribunale di Voghera, con ordinanza dell'11 luglio 2007 pervenuta a
questa Corte il 20 giugno 2008, dubita, in riferimento agli artt. 2,
3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11
febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), nella parte in cui subordina al possesso
della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il
diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in
Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento;
che questa
Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla pronuncia
dell'attuale ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei suddetti art. 80, comma 19, della legge n. 388 del
2000 e art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – come
modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi
sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2007
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) – nella parte
in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l
della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei
requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che per
effetto di tale pronuncia la questione sollevata dal remittente
Tribunale di Voghera è divenuta priva di oggetto e deve, quindi,
essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 19 del
2004 e n. 269 del 2008).
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001),
e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in
relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma,
38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Voghera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria
FLICK, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria
FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 23 gennaio 2009.
Il Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA |