Contratti: rinnovato il CCNL dei bancari
E’ stato siglato il 19 gennaio 2012 il rinnovo del CCNL
del settore del credito che, tenuto conto, della particolare situazione
economica, presenta alcuni spunti decisamente innovativi. Queste sono le
questioni più essenziali definite:
a)
aumenti economici: a regime
essi sono di 170 euro, di media, calcolati sul quarto livello della terza area
professionale, ma sono esclusi sia il conguaglio per il 2008, 2009 e 2010 e
l' ”una tantum”. Gli aumenti, sempre riferibili al quarto livello della terza
area, sono corrisposti in 3 rate (1° giugno 2012 - 46 euro, 1° giugno 2013 -
47 euro, 1° giugno 2014
- 77 euro);
b)
scatti di anzianità: dal 1°
gennaio 2013 al 1° giugno 2014 sono bloccati;
c)
premi di risultato e sistema
incentivante: sono rivisti ed oggetto di contrattazione a livello aziendale;
d)
occupazione: viene introdotto
il c.d. "contratto complementare" con 40 ore settimanali di prestazione rispetto
alle 37,5 con un riallineamento delle retribuzioni e del lavoro nell'arco di 4
anni;
e)
fondo bilaterale per il
sostegno all'occupazione: viene condiviso un protocollo finalizzato
all’istituzione di detto fondo alimentato dalle varie aree professionali con una
giornata di lavoro (effetto della riduzione della “banca delle ore” da 23 a 15
ore), dai quadri direttivi con la rinuncia ad una “ex festività”, dai dirigenti
con il 4% della retribuzione fissa;
f)
retribuzione dei neo
assunti "terza area professionale - primo livello": è prevista una riduzione del salario
d’ingresso pari al 18%;
g)
nuova occupazione: è prevista
nel prossimo triennio l'assunzione di 16.500 giovani con una proiezione nei 5
anni pari a 25.000 persone, con possibile utilizzo del part-time per i
lavoratori anziani “penalizzati” dalla riforma previdenziale contenuta nell’art.
245 della Legge n. 214/2011;
h)
orario di lavoro: è stato
previsto, con le opportune turnazioni, il prolungamento dell’orario di sportello
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8 – 22: per la fascia
tra
le 20 e le 22 è necessario l’accordo sindacale a livello di istituto, mentre per
la fascia 8 – 20 il datore di lavoro può
procedere in via unilaterale;
i) durata: essa è di tre anni e comprende il periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014.
DPL Modena - www.dplmodena.it