Contratti: rinnovato il CCNL dei bancari

 

E’ stato siglato il 19 gennaio 2012 il rinnovo del CCNL del settore del credito che, tenuto conto, della particolare situazione economica, presenta alcuni spunti decisamente innovativi. Queste sono le questioni più essenziali definite:

a)      aumenti economici: a regime essi sono di 170 euro, di media, calcolati sul quarto livello della terza area professionale, ma sono esclusi sia il conguaglio per il 2008, 2009 e 2010 e l' ”una tantum”. Gli aumenti, sempre riferibili al quarto livello della terza area, sono corrisposti in 3 rate (1° giugno 2012 - 46 euro, 1° giugno 2013 - 47 euro, 1° giugno 2014  - 77 euro);

b)      scatti di anzianità: dal 1° gennaio 2013 al 1° giugno 2014 sono bloccati;

c)      premi di risultato e sistema incentivante: sono rivisti ed oggetto di contrattazione a livello aziendale;

d)     occupazione: viene introdotto il c.d. "contratto complementare" con 40 ore settimanali di prestazione rispetto alle 37,5 con un riallineamento delle retribuzioni e del lavoro nell'arco di 4 anni;

e)      fondo bilaterale per il sostegno all'occupazione: viene condiviso un protocollo finalizzato all’istituzione di detto fondo alimentato dalle varie aree professionali con una giornata di lavoro (effetto della riduzione della “banca delle ore” da 23 a 15 ore), dai quadri direttivi con la rinuncia ad una “ex festività”, dai dirigenti con il 4% della retribuzione fissa;

f)       retribuzione dei neo assunti "terza area professionale - primo livello": è prevista una riduzione del salario d’ingresso pari al 18%;

g)      nuova occupazione: è prevista nel prossimo triennio l'assunzione di 16.500 giovani con una proiezione nei 5 anni pari a 25.000 persone, con possibile utilizzo del part-time per i lavoratori anziani “penalizzati” dalla riforma previdenziale contenuta nell’art. 245 della Legge n. 214/2011;

h)      orario di lavoro: è stato previsto, con le opportune turnazioni, il prolungamento dell’orario di sportello dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8 – 22: per la fascia  tra le 20 e le 22 è necessario l’accordo sindacale a livello di istituto, mentre per la fascia 8 – 20 il datore di lavoro può  procedere in via unilaterale;

i)        durata: essa è di tre anni e comprende il periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014.

 


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