Min.Lavoro: posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010, il Decreto 12 novembre 2009, con la posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. (10A02207) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, che al capo I reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa; Visti gli art. 1, comma 1, e 1-bis della predetta legge n. 383/2001, che prevedono che gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere in via automatica tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002 o attraverso un piano individuale di emersione e successiva dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003; Visto l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della stessa legge n. 383/2001, che prevede per gli imprenditori e i lavoratori che si impegnano nel programma di emersione un regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi; Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 383/2001, che prevede che gli imprenditori possono proporre concordato tributario e previdenziale per i periodi pregressi con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento delle imposte ordinariamente previste e dei contributi previdenziali e premi assicurativi sul costo del lavoro irregolare dichiarato; Visto l'art. 1, comma 4, primo periodo, della ripetuta legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alle prestazioni di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva; Visto l'art 1, comma 4, quarto periodo, della legge n. 383/2001, che prevede che i lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura di periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto; Visto l'art. 1, comma 8, primo periodo, della predetta legge n. 383/2001, che prevede che le maggiori entrate, ad esclusione di quelle contributive, derivanti dal recupero derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione affluiscono al fondo previsto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito con la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008», con stanziamento pari a 31.983.735 euro; Visto l'art. 1, comma 8, secondo periodo, della stessa legge n. 383/2001, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota delle anzidette entrate destinata alla riduzione della pressione contributiva al netto delle risorse destinate: a) all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nel programma di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 383/2001, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata; b) al concorso, in misura non superiore al 66 per cento, agli oneri concernenti la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione; nonche' determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; Ritenuto che la ricostruzione a domanda della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi deve avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; Viste le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti i monti retributivi relativi alle posizioni dei lavoratori emersi nonche' la valutazione delle somme destinate al riconoscimento dei periodi di mancata copertura assicurativa per lavoro sommerso; Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a), quarto periodo, e lettera b) della legge n. 383/2001, prevede che sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica, a carico dell'imprenditore, una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo; Ritenuto di determinare la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate mediante riduzione proporzionale della retribuzione; Considerato che l'entita' delle risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 383/2001, non consente interventi di' riduzione della pressione contributiva; Decreta: Art. 1 1. E' stabilita nella percentuale del 45 per cento la misura dell'integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi. 2. E' conseguentemente ridotta la retribuzione ai fini della determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate. Art. 2 1. E' stabilita nella percentuale del 44 per cento la misura del concorso agli oneri concernenti l'eventuale ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione. 2. La domanda di ricostruzione della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro progressi deve essere prodotta dagli interessati entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 3 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, sulla base di apposita rendicontazione resa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse iscritte nell'ambito della Missione Politiche previdenziali - Programma previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati - U.p.b. 18.1.2 nel conto dei residui del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 12 novembre 2009 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 46 |
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