Min. Lavoro: indennità di disponibilità per lavoro intermittente |
Con D.M. 10 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2004, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato, come previsto dall'art. 36 del D.L.vo n. 276/03, l'importo dell'indennità di disponibilità, prevista nel lavoro intermittente. Essa, divisibile in quote orarie (ed il divisore orario è rappresentato dal CCNL applicato), è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL. Nella retribuzione da prendere quale parametro di riferimento, rientrano le seguenti voci: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntivi. |
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