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Min. Lavoro: indennità di disponibilità per somministrazione di lavoratori

Con D.M. 10 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2004, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato, come previsto dall'art. 22 del D.L.vo n. 276/03, l'importo dell'indennità di disponibilità prevista per i prestatori di lavoro assunti a tempo indeterminato, dalle agenzie di somministrazione, da corrispondere nell'intervallo non operativo tra una missione e l'altra.

La misura, divisibile per quote orarie (il divisore è 173), non può essere inferiore a 350 euro mensili. L'indennità è aggiornata ogni due anni con analogo provvedimento ministeriale, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'ISTAT.

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