INPS: modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito

 

L'INPS, con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, comunica che dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali, collegate al reddito, saranno erogate in considerazione dei redditi percepiti nell’anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovranno essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni. La mancata comunicazione dei dati reddituali comporterà la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento. In sede di prima liquidazione si terrà conto dei redditi percepiti nell’anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.

 


La circolare n. 62/09  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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