INPS: flessibilitā del congedo per maternitā anche per colf e badanti

 

L'INPS, con messaggio n. 1621 del 19 maggio 2008, ha comunicato che anche per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari č possibile il riconoscimento della flessibilitā del congedo per maternitā di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 151/2001.

Per cui, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternitā, le lavoratrici hanno la facoltā di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazione o con esso convenzionato ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per l'accoglimento delle domande č sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non successiva alla fine del settimo mese di gravidanza.

 

 

 

 

 

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