Min.Lavoro: importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2011, il Decreto 15 marzo 2011 con la determinazione, per l'esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Determinazione per l'esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro. (11A06720) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; Visto l'art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»; Visto l'art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio n. 147) con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalita' di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la nota dell'11 ottobre 2010 con la quale l'INAIL ha presentato la proposta di incremento dell'importo del beneficio previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2010, comunicando altresi' la stima della spesa per l'esercizio finanziario 2011 per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio di € 10.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario e' destinato interamente alla copertura delle prestazioni erogate per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; Ritenuto pertanto che e' possibile provvedere all'incremento dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 19 novembre 2008 sopracitato; Decreta: Articolo unico 1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie: ---------------------------------------------------------- Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro) ---------------------------------------------------------- A 1 6.500,00 ---------------------------------------------------------- B 2 10.500,00 ---------------------------------------------------------- C 3 14.500,00 ---------------------------------------------------------- D piu' di 3 22.500,00 ---------------------------------------------------------- Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2011 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74. |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it