Min.Lavoro: risposta ad un quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio

 

La Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con atto n. 9967/08, ha risposto ad un quesito della Direzione Regionale del Lavoro dell'Abruzzo in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.

 

Il quesito e la relativa risposta:

 


 

Il Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio della DRL Abruzzo

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno datato 8/08/07, in riferimento all’art. 2 ter della legge 4/04/07 n.41, di conversione del D. Legge 8/02/07, n. 8, nel disciplinare la materia di cui all’oggetto, prevede che “ i servizi… sono assicurati dalle società organizzatrici ”direttamente” ovvero avvalendosi di “Istituti di sicurezza privati”, autorizzati a norma dell’art. 134 T.U. legge di P.S approvata con R.D. n. 773 del 18/06/1931”.
Premesso quanto sopra, si rappresenta all’attenzione di codesto Ministero che il “ Documento condiviso da Coni – FIGC- Lega Nazionale Professionisti – Lega Professionisti serie C”, il cui testo a richiesta potrebbe essere trasmesso, nel fornire indicazioni circa le ipotesi sui rapporti contrattuali per il servizio di stewarding, per il rapporto di lavoro svolto direttamente dalle Società Sportive prevede tra le tipologie lavorative che possono venire utilizzate anche quella del “ contratto di somministrazione”.
In relazione alla prospettiva di eventuali interventi di vigilanza da parte del personale delle Direzioni del lavoro a carico di Società Sportive che utilizzano negli stadi di calcio gli stewards, tornerebbe confacente conoscere se ad avviso ministeriale appare conforme alla previsione dell’art. 1 comma 2 del citato D.M. 8/08/07 il ricorso ai rapporti di somministrazione che vengano attivati dalle società sportive per il personale in questione, per assicurare “ direttamente” il servizio di stewarding ovvero se piuttosto il ricorso a tale tipologia lavorativa sia da ritenere non consentito, poiché in contrasto con il dettato normativo di riferimento sullo svolgimento dei servizi “direttamente” da parte delle società di calcio, posto che il termine “direttamente” è da intendere nel senso che gli stewards devono risultare “dipendenti” delle società di calcio e non soltanto essere messi a disposizione delle stesse in forza del contratto di somministrazione dalle Agenzie, che sono le effettive titolari delle assunzioni.


La Risposta della Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro

 

Oggetto: Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.
 

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, relativo alla possibilità delle società sportive di ricorrere a rapporti di somministrazione per assicurare il servizio degli stewards negli stadi di calcio, sentita anche la D.G. per l'Attività Ispettiva, si osserva quanto segue.
Come segnalato nella suddetta nota, l’art. 1 co. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, prevede che “i servizi … sono assicurati dalle società organizzatrici"direttamente “ ovvero avvalendosi di Istituti di sicurezza privati", autorizzati…”
Al riguardo, ad avviso dello scrivente, da un punto di vista strettamente lavorativo, non sembra che la norma imponga che. gli stewards siano esclusivamente dipendenti dalle società di calcio organizzatrici e, quindi, appare possibile ricorrere al contratto di somministrazione.
La disposizione stabilisce, infatti, che lo svolgimento dei servizi devo essere assicurato "direttamente" dalle società di calcio e non che gli stessi stewards siano esclusivamente dipendenti dalle società di calcio sportive.
Di conseguenza, il tenore letterale della norma citata sembra richiedere che tali servizi siano svolti sotto la direzione e la responsabilità diretta delle società sportive, le quali non possono avvalersi di soggetti autonomamente responsabili o ricorrere ad appalti se non nel caso degli "istituti di sicurezza privata" appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 134 T.U. Legge P.S.
La norma in esame appare, quindi, diretta a realizzare finalità di ordine pubblico, individuando le società sportive come unico soggetto direttamente responsabile della gestione dei servizi, senza stabilire limiti alla utilizzazione dei contratti di lavoro.
Inoltre, si deve considerare che nel "Documento condiviso da Coni e FIGC - Lega Nazionale Professionisti - Lega professionisti serie C" è riconosciuta la possibilità per le società sportive di utilizzare il contratto di somministrazione,
riconoscendo,implicitamente, che tale tipologia contrattuale appare conforme alle finalità del D.M. in quanto non altera il principio della responsabilità diretta delle società per i servizi degli stewards.
Infatti, come emerge dalla stessa definizione normativa, il contratto di somministrazione è caratterizzato da una dissociazione tra datore di lavoro formale, che assume i prestatori e li somministra, e datore-utilizzatore, che effettivamente usufruisce delle prestazioni lavorative ed esercita il potere direttivo e conformativo di cui agli art. 2094 c.c., come si desume anche dall’art. 20 co. 2, secondo cui “per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”, e dall'articolo 26 d.lgs. 276/03 secondo cui "l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni” e, quindi, riferisce al datore di lavoro effettivo la responsabilità per danni arrecati a terzi in deroga all'art. 2049 c.c. e secondo lo schema della dissociazione dei poteri datoriali.
 

 

 

 

 

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