Min.Lavoro: risposta ad un quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio
La Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con atto n. 9967/08, ha risposto ad un quesito della Direzione Regionale del Lavoro dell'Abruzzo in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.
Il quesito e la relativa risposta:
Il Quesito in materia di prestazioni di
lavoro degli stewards negli stadi di calcio della DRL Abruzzo
Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno datato 8/08/07, in
riferimento all’art. 2 ter della legge 4/04/07 n.41, di conversione del D. Legge
8/02/07, n. 8, nel disciplinare la materia di cui all’oggetto, prevede che “ i
servizi… sono assicurati dalle società organizzatrici ”direttamente” ovvero
avvalendosi di “Istituti di sicurezza privati”, autorizzati a norma dell’art.
134 T.U. legge di P.S approvata con R.D. n. 773 del 18/06/1931”.
Premesso quanto sopra, si rappresenta all’attenzione di codesto Ministero che il
“ Documento condiviso da Coni – FIGC- Lega Nazionale Professionisti – Lega
Professionisti serie C”, il cui testo a richiesta potrebbe essere trasmesso, nel
fornire indicazioni circa le ipotesi sui rapporti contrattuali per il servizio
di stewarding, per il rapporto di lavoro svolto direttamente dalle Società
Sportive prevede tra le tipologie lavorative che possono venire utilizzate anche
quella del “ contratto di somministrazione”.
In relazione alla prospettiva di eventuali interventi di vigilanza da parte del
personale delle Direzioni del lavoro a carico di Società Sportive che utilizzano
negli stadi di calcio gli stewards, tornerebbe confacente conoscere se ad avviso
ministeriale appare conforme alla previsione dell’art. 1 comma 2 del citato D.M.
8/08/07 il ricorso ai rapporti di somministrazione che vengano attivati dalle
società sportive per il personale in questione, per assicurare “ direttamente”
il servizio di stewarding ovvero se piuttosto il ricorso a tale tipologia
lavorativa sia da ritenere non consentito, poiché in contrasto con il dettato
normativo di riferimento sullo svolgimento dei servizi “direttamente” da parte
delle società di calcio, posto che il termine “direttamente” è da intendere nel
senso che gli stewards devono risultare “dipendenti” delle società di calcio e
non soltanto essere messi a disposizione delle stesse in forza del contratto di
somministrazione dalle Agenzie, che sono le effettive titolari delle assunzioni.
La Risposta della Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro
Oggetto: Quesito in materia di prestazioni
di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.
Con riferimento al quesito indicato in
oggetto, relativo alla possibilità delle società sportive di ricorrere a
rapporti di somministrazione per assicurare il servizio degli stewards negli
stadi di calcio, sentita anche la D.G. per l'Attività Ispettiva, si osserva
quanto segue.
Come segnalato nella suddetta nota, l’art. 1 co. 2 del Decreto del Ministero
dell'Interno, prevede che “i servizi … sono assicurati dalle società
organizzatrici"direttamente “ ovvero avvalendosi di Istituti di sicurezza
privati", autorizzati…”
Al riguardo, ad avviso dello scrivente, da un punto di vista strettamente
lavorativo, non sembra che la norma imponga che. gli stewards siano
esclusivamente dipendenti dalle società di calcio organizzatrici e, quindi,
appare possibile ricorrere al contratto di somministrazione.
La disposizione stabilisce, infatti, che lo svolgimento dei servizi devo essere
assicurato "direttamente" dalle società di calcio e non che gli stessi stewards
siano esclusivamente dipendenti dalle società di calcio sportive.
Di conseguenza, il tenore letterale della norma citata sembra richiedere che
tali servizi siano svolti sotto la direzione e la responsabilità diretta delle
società sportive, le quali non possono avvalersi di soggetti autonomamente
responsabili o ricorrere ad appalti se non nel caso degli "istituti di sicurezza
privata" appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 134 T.U. Legge P.S.
La norma in esame appare, quindi, diretta a realizzare finalità di ordine
pubblico, individuando le società sportive come unico soggetto direttamente
responsabile della gestione dei servizi, senza stabilire limiti alla
utilizzazione dei contratti di lavoro.
Inoltre, si deve considerare che nel "Documento condiviso da Coni e FIGC - Lega
Nazionale Professionisti - Lega professionisti serie C" è riconosciuta la
possibilità per le società sportive di utilizzare il contratto di
somministrazione,
riconoscendo,implicitamente, che tale tipologia contrattuale appare conforme
alle finalità del D.M. in quanto non altera il principio della responsabilità
diretta delle società per i servizi degli stewards.
Infatti, come emerge dalla stessa definizione normativa, il contratto di
somministrazione è caratterizzato da una dissociazione tra datore di lavoro
formale, che assume i prestatori e li somministra, e datore-utilizzatore, che
effettivamente usufruisce delle prestazioni lavorative ed esercita il potere
direttivo e conformativo di cui agli art. 2094 c.c., come si desume anche
dall’art. 20 co. 2, secondo cui “per tutta la durata della missione i lavoratori
svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell’utilizzatore”, e dall'articolo 26 d.lgs. 276/03 secondo cui
"l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal
prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni” e, quindi, riferisce al
datore di lavoro effettivo la responsabilità per danni arrecati a terzi in
deroga all'art. 2049 c.c. e secondo lo schema della dissociazione dei poteri
datoriali.
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