INPS: prestazioni a sostegno del reddito - primi chiarimenti

 

L’INPS, con messaggio n. 16508 del 21 luglio 2009, fornisce i chiarimenti in ordine al Decreto Legge n. 78/2009, relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito.

 

 

INPS - Messaggio 21 luglio 2009, n. 16508

D.L. n. 78/09 - prestazioni a sostegno del reddito - primi chiarimenti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, il Decreto Legge n. 78 (che è in vigore dalla data di pubblicazione).

 Facendo riserva di ulteriori istruzioni, con il presente messaggio si illustrano le principali disposizioni di interesse per le Prestazioni a Sostegno del reddito, contenute nell’articolo 1 del decreto legge in questione.

 Si precisa sin d’ora che, fatta eccezione per il comma 4 (rifinanziamento delle cd. crisi biennali), l’operatività delle norme in oggetto è subordinata all’emanazione dei relativi decreti interministeriali, volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

 1. Possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori percettori in CIG o sospesi  in progetti di formazione o riqualificazione.

 L’articolo 1, ai commi da 1 a 4, introduce la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

 Le modalità attuative di tale norma saranno dettate da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2009 (il termine è ordinatorio).

 Dal punto di vista dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, si può notare in primo luogo che la norma sembra richiedere la qualifica di azienda in capo al datore di lavoro: essa non si applicherebbe pertanto ai datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa. In secondo luogo la norma si riferisce ai “lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”: ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009)).

 Ai fini dell’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, di uno specifico accordo. Tale accordo deve essere stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

 I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di CIG o a quella di cui all’articolo 19 del D.L. 185/2008; ad essi spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l’importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva.

 2. Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività.

 Il comma 5 contiene una disposizione di natura economica: il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività con 25 milioni di euro per l’anno 2009 da trarre dal Fondo per l’occupazione. Il monitoraggio di tale misura sarà conseguentemente aggiornato a cura della Direzione Centrale.

3. Incremento dell’indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984.

 Con il comma 6, viene incrementato - in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 - l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L’indennità è elevata all’80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.

 La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l’indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

 Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della norma. Pertanto anche in questo caso la piena operatività della norma è condizionata all’emanazione del decreto interministeriale.

 4. Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

 Con i commi 7 ed 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09 offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

 Il comma 7 dell’art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all’indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

 Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

 Anche le norme di cui ai commi 7-8 dell’art. 1 D.L. 78/09, come specificato dallo stesso comma 7, non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.

 [1] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto legge 01 luglio 2009, n. 78; (2) decreto legge 01 luglio 2009, n. 78; (3) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2; (4) legge 28 gennaio 2009, n. 2; (5) legge 19 dicembre 1984, n. 863; (6) decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 conv. con modif. in legge 19/7/1993, n. 236; (7) decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726; (8) decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 conv. con modif. in legge 9 aprile 2009, n. 33; (9) legge 23 luglio 1991, n. 223;

 

 


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