L’INPS, con
circolare n. 126 del 6 agosto 2004, ha dettato alcune modalità
operative connesse al godimento del contributo di solidarietà in
favore di quelle imprese che non rientrando nel campo di
applicazione della integrazione salariale, stipulano contratti di
solidarietà ad orario ridotto, per evitare o ridurre le eccedenze
di personale. Queste sono le modalità:
a) il contributo è riconosciuto per un massimo di ventiquattro
mesi;
b) l’ammontare è pari alla metà del monte ore retributivo non
dovuto in seguito alla riduzione di orario;
c) il contributo è corrisposto in rate trimestrali ripartito,
secondo la previsione normativa risalente alla legge n. 236/1993,
in parti uguali tra azienda e dipendenti interessati;
d) il contributo in favore dei lavoratori non ha natura di
retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ad
eccezione della pensione ove si tiene conto, per il periodo di
riduzione, della “retribuzione di riferimento”;
e) il decreto direttoriale di concessione è predisposto dalla
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed è trasmesso alla Direzione
provinciale del Lavoro ed alla sede territoriale dell’INPS;
f) La Direzione provinciale del Lavoro effettua i propri
accertamenti e comunica alla Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali l’ammontare complessivo dell’importo da
erogare. Quest’ultima accredita le somme alla sede territoriale
dell’INPS, indicando anche le coordinate bancarie dell’impresa
beneficiaria.
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