E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, il
D.L.vo
n. 213 del 19 luglio 2004, correttivo del D.L.vo n. 66/2003.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° settembre 2004,
contiene, tra le altre cose, una nuova disciplina delle ferie e,
riempiendo un vuoto normativo derivante dalla difficoltà di
applicare le vecchie sanzioni ai nuovi istituti, come previsto
dall’art. 19, comma 2, delinea un nuovo sistema punitivo. Queste
le novità principali:
a) le disposizioni sull’orario di lavoro previste, in via
generale, dal D. L.vo n. 66/2003 non si applicano oltre che al
personale della scuola cui trova applicazione il D.L.vo n.
297/1994, anche al personale appartenete a Polizia, Forze Armate,
Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività
operative istituzionali;
b) la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro circa il
superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive con un organico
superiore a 10 dipendenti, da effettuare alla scadenza del periodo
di riferimento (4 mesi, o sei mesi o dodici mesi per accordo
sindacale o per esigenze tecnico, organizzative od oggettive), va
effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione
amministrativa è compresa tra 103 e 200 euro (art. 18 –bis, comma
5);
c) il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie
retribuite all’anno. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita
all categorie già individuate al comma 2 dell’art. 2 del D. L.vo
n. 66/2003 (dalle quali sono state espunte le Forze Armate e la
Polizia), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso
di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e,
per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell’anno di maturazione. La violazione della disposizione è
punita con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione
(art. 18 –bis, comma 3);
d) la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il
tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il
tramite del medico competente, attraverso controlli periodici e
preventivi, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di
contro indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i
lavoratori stessi (art. 14, comma 1, che sostituisce la precedente
versione ove si faceva riferimento unicamente alle disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi). La violazione è
punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro (art. 18 –bis, comma 2);
e) l’adibizione delle donne in un orario compreso tra le ore 24 e
le 6 antimeridiane, dall’accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con
l’arresto da due a quattro mesi o con l’mmenda da 516 a 2.582 euro
(art. 18 –bis, comma 1);
f) l’adibizione di lavoratrici e lavoratori che, nonostante il
loro dissenso, comunicato in forma scritta fino alle 24 ore
antecedenti, prestino la loro attività tra le ore 24 e le 6
antimeridiane, nonostante che ci si trovi di fronte a:
1. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, padre convivente con la stessa;
2. lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n. 104/1
è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
516 a 2.582 euro (art. 18 – bis, comma 1);
g) la violazione sulla durata massima dell’orario di lavoro (media
di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo
straordinario) è punita con una sanzione amministrativa compresa
tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui
si riferisce la violazione (art. 18 – bis, comma 3). Ai fini della
valutazione della media il periodo di riferimento è, in via
generale, di quattro mesi che possono arrivare a sei o dodici con
accordo sindacale per comprovate ragioni obiettive, tecniche od
organizzative;
h) la violazione per la mancata concessione del riposo consecutivo
giornaliero (almeno 11 ore tra una prestazione e l’altra), fatta
salva l’ipotesi del lavoro frazionato, è punita con la sanzione
amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma
4);
i) la violazione per la mancata concessione del riposo settimanale
di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, è punita con la
sanzione amministrativa compresa tra tra 105 e 630 euro (art. 18 –
bis, comma 4);
j) la violazione relativa al superamento della durata massima
dell’orario normale di lavoro settimanale (40 ore o il limite
minore fissato dalla contrattazione collettiva) è punita con la
sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata
nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il
pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
k) la violazione relativa al superamento, in assenza di disciplina
collettiva, del limite annuale previsto per le prestazioni
straordinarie (250 ore) è punita con la sanzione amministrativa
compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di
5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032
euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 –
bis, comma 6);
l) la violazione relativa al mancato computo o alla mancata
remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni
previste dal CCNL è punita con la sanzione amministrativa compresa
tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5
persone o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel
corso dell’anno solare, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è
ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
m) la violazione del superamento del limite massimo di 8 ore di
lavoro notturno in media calcolate su 24 ore, fatta salva la
possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un
riferimento temporale più ampio per la media) è punita con la
sanzione amministrativa compresa tra 51 e 154 euro per ogni giorno
e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite
(art. 18 –bis, comma 7).
Clicca qui per visualizzare le tabelle relative
all’apparato sanzionatorio previsto dalla nuova disciplina
sull’orario di lavoro
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