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Lavoro: l’orario di lavoro ed il nuovo regime delle ferie

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, il D.L.vo n. 213 del 19 luglio 2004, correttivo del D.L.vo n. 66/2003. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° settembre 2004, contiene, tra le altre cose, una nuova disciplina delle ferie e, riempiendo un vuoto normativo derivante dalla difficoltà di applicare le vecchie sanzioni ai nuovi istituti, come previsto dall’art. 19, comma 2, delinea un nuovo sistema punitivo. Queste le novità principali:
a) le disposizioni sull’orario di lavoro previste, in via generale, dal D. L.vo n. 66/2003 non si applicano oltre che al personale della scuola cui trova applicazione il D.L.vo n. 297/1994, anche al personale appartenete a Polizia, Forze Armate, Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative istituzionali;
b) la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro circa il superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive con un organico superiore a 10 dipendenti, da effettuare alla scadenza del periodo di riferimento (4 mesi, o sei mesi o dodici mesi per accordo sindacale o per esigenze tecnico, organizzative od oggettive), va effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione amministrativa è compresa tra 103 e 200 euro (art. 18 –bis, comma 5);
c) il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite all’anno. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita all categorie già individuate al comma 2 dell’art. 2 del D. L.vo n. 66/2003 (dalle quali sono state espunte le Forze Armate e la Polizia), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. La violazione della disposizione è punita con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione (art. 18 –bis, comma 3);
d) la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente, attraverso controlli periodici e preventivi, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di contro indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (art. 14, comma 1, che sostituisce la precedente versione ove si faceva riferimento unicamente alle disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi). La violazione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro (art. 18 –bis, comma 2);
e) l’adibizione delle donne in un orario compreso tra le ore 24 e le 6 antimeridiane, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’mmenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 –bis, comma 1);
f) l’adibizione di lavoratrici e lavoratori che, nonostante il loro dissenso, comunicato in forma scritta fino alle 24 ore antecedenti, prestino la loro attività tra le ore 24 e le 6 antimeridiane, nonostante che ci si trovi di fronte a:
1. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, padre convivente con la stessa;
2. lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1
è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 – bis, comma 1);
g) la violazione sulla durata massima dell’orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo straordinario) è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (art. 18 – bis, comma 3). Ai fini della valutazione della media il periodo di riferimento è, in via generale, di quattro mesi che possono arrivare a sei o dodici con accordo sindacale per comprovate ragioni obiettive, tecniche od organizzative;
h) la violazione per la mancata concessione del riposo consecutivo giornaliero (almeno 11 ore tra una prestazione e l’altra), fatta salva l’ipotesi del lavoro frazionato, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4);
i) la violazione per la mancata concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4);
j) la violazione relativa al superamento della durata massima dell’orario normale di lavoro settimanale (40 ore o il limite minore fissato dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
k) la violazione relativa al superamento, in assenza di disciplina collettiva, del limite annuale previsto per le prestazioni straordinarie (250 ore) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
l) la violazione relativa al mancato computo o alla mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni previste dal CCNL è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 persone o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
m) la violazione del superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media calcolate su 24 ore, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un riferimento temporale più ampio per la media) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 51 e 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite (art. 18 –bis, comma 7).


Clicca qui per visualizzare le tabelle relative all’apparato sanzionatorio previsto dalla nuova disciplina sull’orario di lavoro