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Governo: Decreto-legge n. 179/2012 - ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 194 alla  Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 con le ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Di particolare interesse, per la materia lavoro, è l'articolo 28 che dispone la possibilità, in caso di costituzione di una start-up innovativa, di instaurare rapporti a tempo determinato fino ad un massimo di 4 anni e senza l'obbligo dello "stop and go".

 Art. 28 
 
                 Disposizioni in materia di rapporto 
            di lavoro subordinato in start-up innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato  periodo  previsto  dallo  stesso  per  le   societa'   gia'
costituite. 
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  si  intendono  sussistenti
qualora il  contratto  a  tempo  determinato  sia  stipulato  da  una
start-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  o
strumentali all'oggetto sociale della stessa. 
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi. Entro il predetto  limite  di  durata  massima,  piu'
successivi contratti a tempo determinato  possono  essere  stipulati,
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  senza
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  anche  senza  soluzione  di
continuita'. In deroga  al  predetto  limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. 
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del  presente  decreto,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato. 
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368. 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto  collettivo  applicabile,  e,
dall'altra,  da  una  parte  variabile,  consistente  in  trattamenti
collegati  all'efficienza  o  alla  redditivita'  dell'impresa,  alla
produttivita' del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti,  incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire anche con  accordi  interconfederali  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a  tempo
indeterminato e trovano applicazione  le  disposizioni  derogate  dal
presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

il Decreto Legge n. 179/2012

 


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