TAR Emilia-Romagna: permesso di soggiorno e reddito da lavoro

 

Con sentenza n. 2517 del 27 settembre 2006 il TAR dell'Emilia-Romagna ha respinto un ricorso avverso la reiezione adottata dal Questore di Bologna avverso la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno. La decisione è stata motivata dal reddito non adeguato.

 

La Sentenza

 

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze: 2517/06

                                                                         Registro Generale:            322/2006

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO MOZZARELLI Presidente, relatore

GRAZIA BRINI Consigliere

BRUNO LELLI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio  del 06 Luglio 2006

Visto il ricorso 322/2006  proposto da:

EL MARBOUH ABDELKRIM

rappresentato e difeso da:

ZORZELLA AVV. NAZZARENA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA CAPRARIE 7

presso

ZORZELLA AVV. NAZZARENA

contro

MINISTERO DELL'INTERNO  

QUESTORE DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Questore di Bologna, datato 26.1.2006 che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 6.7.2006 gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza, ai quali è stata data previa comunicazione della possibile adozione di una decisione in forma semplificata;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

- rilevato che l’istanza di rinvio della decisione sull’istanza cautelare – presentata nella memoria  di parte ricorrente del 4.7.2006 – è stata respinta nella camera di consiglio del 6.7.2006 (tenuto conto del carattere meramente sollecitorio della presupposta istanza di riesame alla Questura di Bologna, che non comporta pertanto alcun obbligo di risposta da parte di quest’ultima, e del carattere di particolare celerità proprio del giudizio cautelare d’urgenza);

- ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;

- ritenuto, in particolare, che il ricorso è – ad avviso del Collegio – manifestamente infondato in quanto:

a)      l’impugnato diniego questorile risulta congruamente motivato con riferimento al fatto: 1) che il nucleo familiare del predetto si compone anche della moglie e di due figli; 2) che dalla documentazione esibita dallo straniero si rileva che lo stesso nell’anno 2004 era socio della società “Yossra s.n.c.” di commercio al dettaglio di carni e che in data 1.2.2005 il predetto ha ceduto le quote di proprietà, intraprendendo l’attività di autotrasportatore; 3) che il bilancio provvisorio della ditta “Yossra s.n.c.” al 31.12.2004 riporta una perdita pari ad Euro 29.209,21 e che il bilancio provvisorio della nuova attività di autotrasportatore intrapresa nel corso dell’anno 2005 riporta un ricavo pari ad Euro 5.416,67 alla data del 31.3.2005; 4) che dall’esame dei documenti integrativi presentati dallo straniero non emergono elementi favorevoli al richiedente; 5) che l’art. 29, terzo comma, lett. b) D. lgsl. n. 286/1998 prevede che il reddito lordo annuo necessario per l’ingresso di quattro cittadini stranieri sul territorio dello Stato è pari all’importo annuo doppio dell’importo previsto dall’assegno sociale e quindi attualmente ad Euro 9.567,22 per il 2004 ed Euro 9.749,22 per il 2005; 6) che pertanto non risulta presente il requisito della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il reddito lordo annuo posseduto è inferiore a detto importo;

b)      la prescrizione normativa del fondamentale requisito della sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento da parte dello straniero extracomunitario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro corrisponde all’elementare canone di buona amministrazione di non consentire la permanenza nel territorio nazionale di soggetti extracomunitari  che – per le loro condizioni socio-economiche di vita particolarmente insufficienti nel contesto italiano – si debba ragionevolmente presumere che siano dediti ad attività illecite e/o criminose, a tutela della sicurezza pubblica;

c)      l’amministrazione procedente ha legittimamente provveduto alla valutazione del complessivo reddito familiare del richiedente in relazione al numero dei familiari con esso conviventi, posto che il richiedente medesimo ha specificamente l’obbligo giuridico di provvedere al mantenimento di questi ultimi (in Italia e altrove), per cui la posizione economica del richiedente non può essere artificiosamente scissa da quella dei familiari conviventi e a suo carico;

d)      il bilancio provvisorio 1.1.2005-31.3.2005 allegato all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – ma non depositato in giudizio da parte ricorrente ed acquisito agli atti in via istruttoria – è palesemente inattendibile perché prospetta una attività di autotrasportatore iniziata soltanto il 4.2.2005 (vedi allegato n. 6 al ricorso), ricavi genericamente indicati (senza cioè indicazione specifica ed analitica delle singole voci) per l’importo di ben Euro 5.416,67 a fronte addirittura di nessuna voce di costi, esso reca inoltre una sottoscrizione non autenticata ed è pertanto giuridicamente irrilevante in sede di riscontro probatorio); egualemente, il bilancio preventivo 1.1.2005-30.9.2005 è palesemente inattendibile perché prospetta per l’attività di autotrasportatore predetta ricavi genericamente indicati (senza cioè l’indicazione analitica e specifica delle singole voci) per l’importo di Euro 15.833,34 a fronte di costi genericamente indicati anch’essi per l’irrisorio importo complessivo di soli Euro 73,45 (esso reca inoltre una sottoscrizione non autenticata ed è pertanto giuridicamente irrilevante in sede di riscontro probatorio); infine, il bilancio preventivo 1.2.2005-31.12.2005 è anch’esso palesemente inattendibile perché prospetta per l’attività di autotrasportatore predetta ricavi genericamente indicati (senza cioè l’indicazione analitica e specifica delle singole voci) per l’importo di Euro 21.383,34 a fronte di costi genericamente indicati anch’essi per l’irrisorio importo complessivo di soli Euro 473,65 (esso reca inoltre una sottoscrizione non autenticata ed è pertanto giuridicamente irrilevante in sede di riscontro probatorio);

e)      il complesso di fatture emesse nel 2005 per lavori asseritamene eseguiti dal ricorrente ed allegate al ricorso (doc. 15-25) non risulta essere mai stato esibito all’Amministrazione procedente (v. relazione 12.6.2006 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna e documentazione ad essa allegata) ed è pertanto irrilevante nel presente giudizio di legittimità dell’impugnato diniego questorile, nel contesto documentale in cui esso è stato adottato (deve anche essere incidentalmente aggiunto che tali fatture contengono una indicazione estremamente generica dei servizi svolti e risultano prive di qualsivoglia sottoscrizione ed attestazione di pagamento effettivo);

f)        conseguentemente, è acclarato come nel periodo di vigenza del permesso di soggiorno scaduto (8.1.2004-20.4.2005) lo straniero extracomunitario non abbia conseguito un reddito di importo conforme ai parametri richiesti;

g)      tutte le dichiarazioni I.R.P.E.F. esibite in giudizio risultano prive del visto di conformità da parte dell’intermediario, non risultano sottoscritte dall’interessato, né risultano gli estremi della effettiva comunicazione delle medesime all’Amministrazione finanziaria per cui esse sono giuridicamente irrilevanti in sede di riscontro probatorio (deve essere anche incidentalmente aggiunto che la dichiarazione IRPEF 2006, oltre ai rilievi probatori sopraindicati, attiene anche per larga parte ad un periodo successivo a quello di riferimento – 8.1.2004-20.4.2005);

-         considerato che il ricorso deve essere pertanto respinto e che conseguentemente lo straniero extracomunitario non ha titolo a permanere ulteriormente nel territorio nazionale;

-         ritenuto, infine, che spese ed onorari di giudizio seguono – come di norma – l’esito processuale e sono pertanto poste interamente a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo sulla base di parametri del valore indeterminabile della controversia e del grado di complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Bologna, Prima Sezione:

a)      respinge il ricorso;

b)      condanna il ricorrente al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida complessivamente in Euro mille/00.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 06 Luglio 2006

Pres. f.f. est.

 

Cons.

 

 

Depositata in Segreteria in data 27/09/06

 

Bologna, lì 27/09/06

 

            Il Segretario


 

 

 

 

 La Sentenza n. 2517/2006

 

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