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Badanti: deducibilità delle spese sostenute dal reddito

L’art. 1, comma 349, punto 3, della legge n. 311/2004 ha affermato che dal reddito complessivo si deducono, per un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’art. 433 c.c. . Sull’argomento è intervenuta anche la circolare n. 2/2005 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul nostro sito alla data del 4 gennaio 2005, cui si rimanda. Il riferimento all’art. 433 c.c. fa sì che anche taluni familiari del soggetto non autosufficiente possano dedurre le spese sostenute e documentate (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle). Si ricorda che la circolare n. 2/2005 afferma che la deducibilità non spetta per i bambini per i quali la non autosufficienza è naturale e non patologica.

 

Art. 1

" 349. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
.......
3. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli
addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
.............."