INPS: aliquote contributive per gli apprendisti
L'INPS, con circolare n. 22 del 23 gennaio
2007, ha dettato i primi chiarimenti operativi susseguenti alla disposizione
contenuta nel comma 773 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, con la quale è
stato elevato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziale la
contribuzione a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato. La
stessa norma precisa che nelle imprese artigiane e non artigiane con un organico
fino a 9 dipendenti, la contribuzione relativa al primo anno di contratto è pari
all’1,5% e sale al 3% nel secondo anno.
Questi i punti salienti:
a) per gli apprendisti già in forza alla data del 31 dicembre 2006 la
consistenza dell’organico per la identificazione dell’aliquota da attribuire è
determinata attraverso una media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno
2006. Dall’organico vanno esclusi, in virtù di disposizioni legislative, i
rapporti di apprendistato, quelli di formazione e lavoro, i contratti di
inserimento, i lavoratori somministrati (relativamente all’azienda
utilizzatrice), i lavoratori già impegnati in attività socialmente utili assunti
dalle imprese. I lavoratori a tempo parziale si considerano in proporzione
all’orario svolto, mentre quelli con contratto “a chiamata” vanno computati in
relazione all’attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento. Si
ritiene che i lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto
debbano essere computati, a meno che non vengano calcolati nel numero gli
eventuali sostituti;
b) per gli apprendisti assunti a partire dall’1/1/2007 il numero dei dipendenti
va verificato al momento dell’assunzione, ferme restando le modalità di computo
sub a);
c) l’INPS ha previsto un periodo transitorio per i datori di lavoro che non sono
in grado, da subito, di adeguarsi. Per gennaio e febbraio la comunicazione del
Dm 10 resta invariata, ma da marzo occorrerà procedere secondo le nuove regole;
d) la regolarizzazione relativa a gennaio e febbraio dovrà avvenire entro il 16
aprile;
e) sono stati previsti nuovi codici (M114 e L 144) per gli apprendisti.
Si ricorda che con il comma 773 è stata estesa l’indennità di malattia ,
prevista per la generalità dei dipendenti, anche agli apprendisti.
Vale la pena di sottolineare come la nuova aliquota del 10% riverberi i propri
effetti anche sui rapporti che hanno finora goduto delle agevolazioni relative
agli apprendisti (es. assunzione dei lavoratori in mobilità per i quali è
scattata dal 1° gennaio 2007, l’aliquota). Ovviamente, non vale per gli stessi
la contribuzione ridotta dell’1,5% e del 3% che concerne i soli rapporti di
apprendistato. La trasformazione a tempo indeterminato del contratto di
apprendistato, come è noto, prevede per i dodici mesi successivi, l’agevolazione
contributiva che, ora, per effetto della nuova aliquota è del 10%.
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