INPS: aliquote contributive per gli apprendisti

 

L'INPS, con circolare n. 22 del 23 gennaio 2007, ha dettato i primi chiarimenti operativi susseguenti alla disposizione contenuta nel comma 773 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, con la quale è stato elevato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziale la contribuzione a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato. La stessa norma precisa che nelle imprese artigiane e non artigiane con un organico fino a 9 dipendenti, la contribuzione relativa al primo anno di contratto è pari all’1,5% e sale al 3% nel secondo anno.
Questi i punti salienti:
a) per gli apprendisti già in forza alla data del 31 dicembre 2006 la consistenza dell’organico per la identificazione dell’aliquota da attribuire è determinata attraverso una media dei lavoratori occupati nel corso dell’anno 2006. Dall’organico vanno esclusi, in virtù di disposizioni legislative, i rapporti di apprendistato, quelli di formazione e lavoro, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati (relativamente all’azienda utilizzatrice), i lavoratori già impegnati in attività socialmente utili assunti dalle imprese. I lavoratori a tempo parziale si considerano in proporzione all’orario svolto, mentre quelli con contratto “a chiamata” vanno computati in relazione all’attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento. Si ritiene che i lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto debbano essere computati, a meno che non vengano calcolati nel numero gli eventuali sostituti;
b) per gli apprendisti assunti a partire dall’1/1/2007 il numero dei dipendenti va verificato al momento dell’assunzione, ferme restando le modalità di computo sub a);
c) l’INPS ha previsto un periodo transitorio per i datori di lavoro che non sono in grado, da subito, di adeguarsi. Per gennaio e febbraio la comunicazione del Dm 10 resta invariata, ma da marzo occorrerà procedere secondo le nuove regole;
d) la regolarizzazione relativa a gennaio e febbraio dovrà avvenire entro il 16 aprile;
e) sono stati previsti nuovi codici (M114 e L 144) per gli apprendisti.
Si ricorda che con il comma 773 è stata estesa l’indennità di malattia , prevista per la generalità dei dipendenti, anche agli apprendisti.
Vale la pena di sottolineare come la nuova aliquota del 10% riverberi i propri effetti anche sui rapporti che hanno finora goduto delle agevolazioni relative agli apprendisti (es. assunzione dei lavoratori in mobilità per i quali è scattata dal 1° gennaio 2007, l’aliquota). Ovviamente, non vale per gli stessi la contribuzione ridotta dell’1,5% e del 3% che concerne i soli rapporti di apprendistato. La trasformazione a tempo indeterminato del contratto di apprendistato, come è noto, prevede per i dodici mesi successivi, l’agevolazione contributiva che, ora, per effetto della nuova aliquota è del 10%.

 

 

 

 

 La circolare n. 22/2007

 

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