INPS: congedo di maternità per affidi

 

L'INPS, con messaggio n. 5748 del 23 febbraio 2006, ha riconosciuto che il congedo di maternità deve essere concesso anche nel caso in cui un minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia.

Tale istituto è disciplinato dall'art. 10 della legge 183/84 come misura a favore del minore per l'inserimento presso una famiglia. L'INPS ritiene che tale congedo di maternità possa essere fruito nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia.

L'Istituto ha inoltre affermato che qualora l'interessata si sia assentata dal lavoro,  nei tre mesi successivi, per altro titolo (esempio aspettativa, ferie, ecc.) è possibile modificare a posteriori il titolo dell'assenza stessa.

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