Governo: festa nazionale del 17 marzo 2011

 

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5 con il quale, limitatamente all'anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

 

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
 

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                                EMANA 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. 
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano    

 


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