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INAIL: i premi assicurativi per i parasubordinati

L'INAIL con circ. n. 22 del 18 marzo 2004, prendendo lo spunto da quanto stabilito per i contratti a progetto dal D.L.vo 276/03 ha precisato per quali collaborazioni coordinate e continuative si č tenuti all'iscrizione INAIL.

 

Rientrano nell'obbligo:

 

1. i collaboratori con contratto a progetto;

2. i collaboratori che svolgono prestazioni occasionali, intendendosi per tali le collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare e con un compenso non eccedente i 5.000 euro;

3. i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societā;

4. i collaboratori titolari di pensione di vecchiaia.

 

Non rientrano nell'obbligo:

 

1. i soggetti che prestano la loro collaborazione in favore di associazioni e societā sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione del CONI i cui compensi siano inquadrati fiscalmente nei "redditi diversi";

2. i professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata;

3. i soggetti che svolgono attivitā di lavoro autonomo occasionale vero e proprio ove non si riscontra un coordinamento ed una continuitā nella prestazione.

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