TAR: mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
Il Tribunale Regionale Amministrativo, con due sentenze pressoché temporanee (TAR del Veneto con sentenza n. 2358 del 1° giugno 2005 e TAR del Lazio con sentenza n. 3921 del 18 maggio 2005), è intervenuto sugli effetti introdotti dall'art. 10 bis della Legge 15/2005 che, inserendosi nel corpus della legge 241/90, ha modificato l'iter relativo alla reiezione del provvedimento. Il giudice amministrativo ha affermato che la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza è violazione del procedimento e, quindi, l'atto finale può essere invalidato.
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