Min.Lavoro: adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2009 contenente l'adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113.
DECRETO
24 luglio 2009 IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ive previste sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti direttoriali di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica prot. n. 4136 del 19 giugno 2009 da cui risulta che nel periodo maggio 2006 - maggio 2009 la variazione dell'indice del costo della vita e' stata pari a + 5,7 %; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12. 2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ad euro 94,79. Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2009 Il direttore generale ad interim: Verbaro |
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