Min. Lavoro: tessera di riconoscimento nei cantieri edili

 

Dal 1° ottobre 2006, per effetto del comma 3 dell’art. 36 – bis della legge n. 248/2006 tutti i lavoratori che operano all’interno dei cantieri edili dovranno portare un “badge” di riconoscimento, fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell’impresa da cui dipendono. Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, però, hanno l’obbligo di provvedervi autonomamente. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi scatta un criterio di solidarietà nei confronti del committente.
I datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (nel computo sono compresi tutti, anche i lavoratori titolari di tipologie formative ed i lavoratori a tempo parziale, stando al tenore letterale della norma, dovrebbero contare per intero) possono sostituire il tesserino con un registro di cantiere vidimato dalla D.P.L.. Il registro, che nell’intestazione deve riportare oltre il nome dell’impresa, il luogo del cantiere ed i riferimenti normativi, va aggiornato ogni dì con i nomi del personale impiegato nei lavori. L’uso del badge appare più funzionale.
Le sanzioni, non soggette alla diffida obbligatoria ex art. 13 del D. L.vo n. 124/2004, vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato a carico del datore di lavoro che non fornisce il tesserino, o che non ha in cantiere il registro vidimato ed aggiornato, e da 50 a 300 euro a carico di ogni lavoratore che non esponga il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro.

 


 

Legge n. 248/2006

 

Art. 36-bis.


Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
 

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Il Testo coordinato

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it