Min. Lavoro: tessera di riconoscimento nei cantieri edili
Dal 1° ottobre 2006, per effetto del comma
3 dell’art. 36 – bis della legge n. 248/2006 tutti i lavoratori che operano
all’interno dei cantieri edili dovranno portare un “badge” di riconoscimento,
fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell’impresa da cui dipendono.
Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, però, hanno l’obbligo
di provvedervi autonomamente. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente
più datori di lavoro o lavoratori autonomi scatta un criterio di solidarietà nei
confronti del committente.
I datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (nel computo sono
compresi tutti, anche i lavoratori titolari di tipologie formative ed i
lavoratori a tempo parziale, stando al tenore letterale della norma, dovrebbero
contare per intero) possono sostituire il tesserino con un registro di cantiere
vidimato dalla D.P.L.. Il registro, che nell’intestazione deve riportare oltre
il nome dell’impresa, il luogo del cantiere ed i riferimenti normativi, va
aggiornato ogni dì con i nomi del personale impiegato nei lavori. L’uso del
badge appare più funzionale.
Le sanzioni, non soggette alla diffida obbligatoria ex art. 13 del D. L.vo n.
124/2004, vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato a carico del
datore di lavoro che non fornisce il tesserino, o che non ha in cantiere il
registro vidimato ed aggiornato, e da 50 a 300 euro a carico di ogni lavoratore
che non esponga il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro.
Legge n. 248/2006
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro
3. Nell'ambito dei cantieri edili i
datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori
di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it