INPS: integrazioni salariali e compatibilità con redditi da lavoro

 

L’INPS, con circolare n. 107 del 5 agosto 2010, ha fornito importanti indicazioni circa la cumulabilità del trattamento integrativo salariale con redditi di lavoro autonomo o subordinato, premettendo che le indicazioni già fornite con la circolare n. 179/2002 si intendono superate.
I chiarimenti intervenuti possono così sintetizzarsi:

  1. si ha incompatibilità nel caso in cui un lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (v. Cass., n. 195/1995). La disposizione di carattere generale subisce una deroga parziale in virtù dell’art. 2, comma 5 – quater, della legge n. 166/2008 e riguarda il personale, anche navigante, del settore aereo e delle società da queste derivanti a seguito di processi di trasformazione societaria o di riorganizzazione. La disposizione prevede (soltanto in questa ipotesi) che i lavoratori in CIGS assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito di procedure di mobilità, hanno diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio. Ovviamente, anche in questo caso, il precedente rapporto è cessato e soltanto in via eccezionale e per poter “godere” del trattamento residuo di integrazione lo stesso viene ripristinato;

  2. si ha piena compatibilità tra diverse attività di lavoro ed integrazione salariale allorquando la nuova attività di lavoro dipendente, per la sua collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano a tempo parziale, sia orizzontale che verticale. E’ opportuno sottolineare come in tale ultimo caso (lavoro a tempo parziale verticale) l’integrazione salariale sia dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa. Ovviamente, almeno da un punto di vista teorico, c’è compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno a tempo parziale, purchè le due attività siano compatibili nei limiti dell’orario massimo settimanale di lavoro;

  3. si ha piena compatibilità e cumulabilità tra integrazioni salariali e lavoro accessorio: ciò vale fino al 31 dicembre 2010 (art. 2, comma 148, lettera g, della legge n. 191/2009) nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare riferiti ad ogni singolo lavoratore, pur se le prestazioni sono avvenute per più committenti. Di conseguenza, fino al limite dei 3.000 euro netti, il lavoratore non deve effettuare alcuna comunicazione all’INPS. Le remunerazioni eccedenti i 3.000 euro netti non sono integralmente cumulabili: c’è l’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto in caso di superamento;

  4. si ha cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito da lavoro: in via generale l’integrazione non è dovuta per i giorni in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate, con la conseguenza che il trattamento integrativo è sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, se il lavoratore dimostra che la remunerazione è inferiore all’integrazione, ha diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale ed il reddito percepito;

  5. si ha cumulabilità parziale tra integrazione salariale e remunerazione da contratto a tempo determinato o a tempo parziale (determinato od indeterminato). Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale è inferiore all’integrazione sarà possibile il cumulo parziale fino a concorrenza;

  6. se il lavoratore beneficiario di trattamento integrativo inizia un’attività di lavoro autonomo la parziale cumulabilità scatta soltanto se il lavoratore interessato dimostra e documenta l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale alfine di consentire all’Istituto l’erogazione della eventuale somma differenziale. Se l’ammontare dei redditi non è facilmente quantificabile o collocabile in un determinato arco temporale. L’INPS sospende l’erogazione delle integrazioni a partire dalla data di comunicazione preventiva all’Istituto fatta dal lavoratore.


 Il messaggio n. 107/2010  Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it