INPS: integrazione salariale e formazione "in the job"
L'INPS, con messaggio n. 20810 del 6 agosto
2010, ha dettato alcune disposizioni operative per le proprie strutture
territoriali per la formazione lavorativa dei lavoratori percettori di reddito
integrativo, sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 1 del
D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 102/2009 e nel
D.M. n. 49281 del 18 dicembre 2009.
Il decreto interministeriale consente per gli anni 2009 e 2010 a tutti i datori
di lavoro di utilizzare i lavoratori che percepiscono un’indennità di sostegno
al reddito, in attività formative o di riqualificazione professionale,
strettamente correlate all’attività produttiva di beni o di servizi.
I prestatori, che debbono essere lavoratori subordinati, sono:
a) i lavoratori sospesi in CIG ex
lege n. 164/1975;
b) i lavoratori sospesi in CIGS ai sensi della
legge n. 223/1991;
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex art.
1, comma 1, della
legge n. 863/1984, con esclusione di quelli previsti dall’art.
5, commi 5, 7 e 8 della
legge n. 236/1993;
d) i lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) i lavoratori sospesi ex art. 19, comma 1, della
legge
n. 2/2009, come
modificato dalla
legge n. 33/2009.
Ai fini dell’attivazione dell’incentivo occorre un accordo collettivo che deve
essere stipulato presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro del Ministero o, previa delega, presso le Direzioni Regionali o
Provinciali del Lavoro.
Le sedi territoriali dell’INPS devono acquisire dalle DRL o dalle DPL copia
degli accordi con l’elenco delle persone interessate: ciò permette di monitorare
la spesa con cadenza trimestrale.
Ai lavoratori utilizzati viene riconosciuta a titolo retributivo a carico del
datore di lavoro, la differenza tra il trattamento integrativo (al lordo del
prelievo contributivo) e la retribuzione lorda .
L'INPS accredita ad ogni lavoratore coinvolto nella formazione, la contribuzione
figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti per il tipo di sostegno
integrativo. Poiché la contribuzione dell’Istituto è utile soltanto ai fini
pensionistici e poiché l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro è a titolo
retributivo, il datore di lavoro deve versare le contribuzioni minori dovute.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it