INPS: integrazione salariale e formazione "in the job"

 

L'INPS, con messaggio n. 20810 del 6 agosto 2010, ha dettato alcune disposizioni operative per le proprie strutture territoriali per la formazione lavorativa dei lavoratori percettori di reddito integrativo, sulla base della previsione normativa contenuta nell’art. 1 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009 e nel D.M. n. 49281 del 18 dicembre 2009.
Il decreto interministeriale consente per gli anni 2009 e 2010 a tutti i datori di lavoro di utilizzare i lavoratori che percepiscono un’indennità di sostegno al reddito, in attività formative o di riqualificazione professionale, strettamente correlate all’attività produttiva di beni o di servizi.
I prestatori, che debbono essere lavoratori subordinati, sono:


a) i lavoratori sospesi in CIG ex lege n. 164/1975;
b) i lavoratori sospesi in CIGS ai sensi della legge n. 223/1991;
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984, con esclusione di quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993;
d) i lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) i lavoratori sospesi ex art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009, come modificato dalla legge n. 33/2009.


Ai fini dell’attivazione dell’incentivo occorre un accordo collettivo che deve essere stipulato presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero o, previa delega, presso le Direzioni Regionali o Provinciali del Lavoro.
Le sedi territoriali dell’INPS devono acquisire dalle DRL o dalle DPL copia degli accordi con l’elenco delle persone interessate: ciò permette di monitorare la spesa con cadenza trimestrale.
Ai lavoratori utilizzati viene riconosciuta a titolo retributivo a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento integrativo (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda .
L'INPS accredita ad ogni lavoratore coinvolto nella formazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti per il tipo di sostegno integrativo. Poiché la contribuzione dell’Istituto è utile soltanto ai fini pensionistici e poiché l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro è a titolo retributivo, il datore di lavoro deve versare le contribuzioni minori dovute.

 


 Il messaggio n. 20810/2010  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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