Min. Lavoro: CED e lotta all’abusivismo
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la lettera circolare n. 25/I/0013649 del 23 ottobre 2007, ha fornito alcune indicazioni al personale di vigilanza relative ai centri di elaborazione dati, emanate d’intesa con INPS e INAIL, integrative della circolare n. 14/2000, della nota n. 1665 del 13 novembre 2003 e della lettera n. 7195 del 6 giugno 2007. Il chiarimento che trae spunto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 12/1979, come modificato dall’art. 5 – ter, comma 1, lettera a), della legge n. 46/2007, specifica le nozioni di “assistenza” e di “competenza specifica” del consulente del lavoro ai CED: essa comprende tutte le attività che riguardano l’impostazione del prospetto paga sotto l’aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, l’individuazione del CCNL applicabile, l’inquadramento del lavoratore e tutti gli istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro (es. ferie, orario, congedi parentali, ecc.). Ciò comporta che le operazioni svolte dai CED si debbono limitare alla elaborazione dei dati, al “data entry”, alla stampa ed alle modalità di gestione del software, senza alcun intervento di tipo discrezionale, ed interpretativo.. Il Ministero ha chiarito che l’assistenza del professionista non necessita di una presenza continua e costante nella fase di elaborazione dei dati: con la nota viene, altresì, superato il parametro numerico dei 500 prospetti paga per ogni consulente fissato nella lettera circolare n. 1665 del 13 novembre 2003, non essendo più ritenuto un affidabile criterio di valutazione relativo alla qualità dell’assistenza.
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