Min. Lavoro: la tutela della maternità per le lavoratrici a progetto
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. l247 del 23 ottobre 2007, ha esteso l'applicazione del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata.
Decreto Legislativo n. 151/2001
Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti
al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono
determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale,
l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal
servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra'
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza
della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza
constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono
definitivi.
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