DPL Modena: le definizioni in uso nella "Previdenza Complementare"

 

Ritenendo di fare cosa utile, la Direzione provinciale del lavoro di Modena reputa opportuno fornire alcune definizioni di istituti con i quali i lavoratori del settore privato si troveranno di fronte a partire dal 1° gennaio 2007, data in cui scatterà l’operazione "previdenza complementare".

L'elaborato non ha alcuna pretesa di esaustività, ma vuol essere soltanto un contributo per una conoscenza iniziale e necessaria di alcune voci che, nei prossimi giorni, diverranno sempre più usuali nel mondo del lavoro.
Ovviamente, nei limiti delle nostre capacità, provvederemo ad aggiornarle ed integrarle, anche alla luce dei provvedimenti, "in itinere" contenuti sia nel D.L. n. 279/2006 che nella legge Finanziaria per l'anno 2007, attualmente all'esame del Parlamento.
 

 

A B C D E I G H F L M N O P Q R S T U V Z

 

 

Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo n. 252/2005
- Legge n. 296/2006

- Accordo Governo, Confindustria, CGIL, CISL; UIL sulla destinazione del TFR

  (tale accordo è stato ripreso in un emendamento nella Legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007)
- Alcuni CCNL che prevedono fondi negoziali
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Per quanto riguarda le somme rimaste nella disponibilità del datore di lavoro valgono le regole (cui si rimanda) previste dall’art. 2120 c.c. . Per quel che concerne la quota di TFR destinato alla previdenza complementare l’anticipazione può essere richiesta, come previsto dal D.L.vo n. 252/2005 nel modo seguente:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione, per spese mediche e sanitarie particolarmente gravi e rilevanti (e come tali, riconosciute dal Servizio Sanitario Pubblico), relative all’assicurato, alla moglie ed ai figli;
b) con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o per la ristrutturazione della casa di abitazione. E’ sufficiente che l’acquisto risulti in fase di perfezionamento (es. contratto di compromesso, partecipazione a cooperativa edile, ecc.), secondo l’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/1991;
c) con almeno 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% per altre esigenze del lavoratore.
Per il calcolo degli 8 anni si prendono quale riferimento tutti i periodi maturati nelle forme pensionistiche complementari, a meno che l’interessato non abbia proceduto ad un riscatto.
Le somme anticipate non possono eccedere il 75% del totale, comprese le plusvalenze realizzate.
Il lavoratore può reintegrare le anticipazioni in qualsiasi momento.
La tassazione sulle anticipazioni è del 23% invece della c.d. “tassazione separata”.
 

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Benefici per le imprese
Secondo la legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) vengono previste una serie di agevolazioni in favore delle imprese che conferiscono il TFR:
a) la deducibilità dal reddito d’impresa del TFR trasferito ai Fondi pensione ed a quello istituito presso l’INPS sarà del 4%. Per le imprese con meno di 50 dipendenti il cui TFR è trasferito all’INPS, la deducibilità sarà del 6%;
b) dall’1/1/2007 il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% relativo al finanziamento del Fondo di garanzia per il TFR;
c) la norma in discussione conferma la graduale riduzione dei contributi sociali. L’esonero è fissato in una quota calcolata sul TFR maturando conferito dall’INPS ed alle forme di previdenza complementare. L’esonero si applica secondo un ordine che che vede prima i contributi per gli assegni familiari, poi quelli per maternità ed, infine, quelli per la disoccupazione.
 

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Conferimento agli eredi
In caso di decesso del lavoratore assicurato iscritto al Fondo, la quota maturata è versata agli eredi ed ai soggetti eventualmente indicati dal “de cuius”. In mancanza, il tutto viene assorbito dal Fondo pensione.
 



COVIP
E’ l’organo di vigilanza delle forme pensionistiche complementari, sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in autonomia operativa.
Opera a tutela degli iscritti ai Fondi, autorizza le forme pensionistiche complementari, verifica il rispetto delle leggi e delle procedure amministrative, emana regole volte a garantire la trasparenza gestionale dei Fondi.

 

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Dipendenti assunti alla data del 29 aprile 1993
Se costoro risultano iscritti ad un Fondo pensione possono decidere esplicitamente per iscritto (entro il 30/6/2007), se devolvere al Fondo il TFR maturando o lasciarlo in azienda.
Se, invece, nulla dicono gli interessati, scatta il silenzio – assenso e l’imprenditore trasferisce il TFR o al Fondo pensione contrattualmente previsto o, in mancanza, al Fondo cui hanno aderito la maggior parte dei lavoratori. Come ultima ipotesi, in mancanza delle altre, le somme vanno al Fondo INPS.
Se, invece, costoro non risultano iscritti ad un Fondo pensione, in caso di scelta esplicita, possono devolverlo al Fondo o lasciarlo in azienda.
In caso di silenzio – assenso scatta la stessa ipotesi di cui al secondo capoverso.
 



Dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 e nuovi assunti a partire dal 2007
Anche in questo caso occorre distinguere tra scelta esplicita (per iscritto) e silenzio – assenso. In quest’ultimo caso il datore di lavoro trasferisce le quote del TFR maturando al Fondo pensione previsto dal CCNL od individuato dall’accordo aziendale. In assenza di tali ipotesi, le somme maturande vanno rimesse al Fondo costituito presso l’INPS.
Qualora, invece, ci si trovi di fronte ad una scelta esplicita il datore di lavoro deve inviare le somme al Fondo pensione prescelto. Se, invece, il lavoratore opta per far rimanere il TFR in azienda, la soluzione è duplice: se il datore di lavoro occupa almeno 50 dipendenti (la norma non fa distinzione tra tempo determinato, indeterminato, tempo parziale o tipologie contrattuali formative), deve rimettere, a partire dal 1/7/2007, le quote, maturate dall’1/1/2007 o dalla data di assunzione (se successiva al 1° gennaio 2007), al Fondo istituito presso l’INPS. Se l’organico aziendale è inferiore alla soglia delle 50 unità, il TFR resta a disposizione del datore di lavoro.

 

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Fondi preesistenti
Si tratta di forme pensionistiche complementari previste dalla contrattazione collettiva istituite prima del 15 novembre 1992.
 



Fondo a contribuzione definita
Con tale definizione si intende l’ipotesi in cui è certo l’ammontare dei contributi da versare, mentre il risultato finale dipende sia da ciò che è stato conferito che dai risultati della gestione. Esso è obbligatorio ex D.L.vo n. 252/2005 per i dipendenti, i lavoratori con le tipologie contrattuali ex D. L.vo n. 276/2003, per i soci lavoratori e per coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
 


 

Fondo aperto
Si tratta di un Fondo pensione creato da istituti di credito, assicurazioni o società autorizzate a gestire risparmio. L’adesione a tali Fondi può essere collettiva o individuale. Ciò significa che nel primo caso le parti sociali, invece di creare un fondo contrattuale, decidono di aderire collettivamente ad un Fondo aperto. La gestione dovrebbe essere assicurata dalla società che ha creato il Fondo.
 



Fondo chiuso
Si tratta di un fondo pensione previsto nella contrattazione collettiva ove i lavoratori possono destinare la loro contribuzione. Essi sono affidati ad un gestore (compagnia di assicurazione, società di intermediazione mobiliare, banca ecc.), le risorse sono depositate presso un istituto di credito ed i trattamenti pensionistici sono erogati dalla stesso fondo o da una compagnia assicurativa.
Il Fondo ha propri organismi decisionali, è un soggetto giuridico autonomo e per la propria attività di raccolta ed investimento si avvale di soggetti specializzati.
 



Forme di gestione dei Fondi.
In genere, le forme di gestione si distinguono in mono e pluricomparto”.
Nel primo caso il portafoglio è unico ed unico è il rendimento per tutti gli aderenti.
Nel secondo caso portafogli sono diversi e, al tempo stesso, possono essere diversificati sia i rischi che i rendimenti.
Senza voler in alcun modo essere esaustivi sull’argomento si possono, per grandi linee, ipotizzarsi i criteri per una valutazione dell’investimento. Essi possono attenere:
a) alla gestione del portafoglio;
b) al rischio;
c) alla diversificazione, alla massimizzazione dei risultati;
d) al contenimento dei costi e delle spese generali.
 


 

Forme pensionistiche individuali complementari
L’art. 13, comma 1, del D. L.vo n. 252/2005 offre l possibilità di realizzare forme pensionistiche complementari non solo attraverso i c.d. “Fondi aperti”, ma anche attraverso contratti assicurativi sulla vita. La stipula deve avvenire con una impresa di assicurazione autorizzata dall’ISVAP e la condizione per l’operatività è connessa alla costituzione, da parte dell’impresa, di un patrimonio separato ed autonomo, nel rispetto della nota ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.
 

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Irrevocabilità della scelta a favore dei fondi
Il lavoratore che ha aderito ad un fondo complementare non può, dopo un certo periodo di tempo, chiedere di trasferire nuovamente il TFR al proprio datore di lavoro, non trovando applicazione il principio della “portabilità”.


 

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Misura della pensione complementare
Essa dipende dall’operato e dalle scelte del Fondo. La conversione tra gli accantonamenti e la rendita vitalizia tiene conto dell’età, del sesso, dell’incidenza demografica, del c.d. “tasso tecnico di interesse”, e della commissione assicurativa.
 

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Nota informativa obbligatoria
Dall’1/1/2007 le forme pensionistiche complementari devono fornire, secondo le indicazioni della COVIP, una nota informativa con scheda sintetica ove, tra le altre cose, vanno precisate sia le modalità di funzionamento che le condizioni di partecipazione, comprensive di un “indicatore sintetico dei costi”.
 

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Organico di riferimento
La disposizione impune la verifica del limite delle 50 unità dipendenti. Sul punto, occorre attendere delucidazioni a livello amministrativo circa il criterio da adottare per la determinazione dell’organico. Si potrebbe, ad esempio, prendere il criterio in uso per la CIG ordinaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta ove, relativamente all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) si considera la media degli occupati nell’anno precedente. Va, peraltro, ricordato che, fatti salvi diversi chiarimenti su quali è doveroso attendere indicazioni, non rientrano nella base di calcolo gli apprendisti (art.53, comma 2, D.L.vo n. 276/2003), gli assunti con contratto di inserimento (art. 59, comma 2, D.L.vo n. 276/2003), i lavoratori somministrati, i lavoratori assunti come provenienti dai lavori socialmente utili o di pubblica utilità (art. 7 D.L.vo n. 81/2000), i lavoratori a tempo parziale “pro – quota” (art. 6 D. L.vo n. 61/2000).

 

 

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Portabilità
Il lavoratore che aderisce ad un fondo complementare può trasferire ad un altro fondo le somme accantonate dopo due anni. Il trasferimento può avvenire anche prima di tale periodo nel caso in cui lo stesso perda i requisiti di partecipazione (ad esempio, perché ha cambiato comparto produttivo). Ovviamente, in tal caso, il lavoratore trasferisce la propria posizione ad un’altra forma complementare relativa alla sua nuova attività. L’importo è quello che risulta al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello nel quale sono state verificate le condizioni per il trasferimento.


 

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Rendita
Essa si ottiene dopo cinque anni di iscrizione al Fondo ed al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
 



Rendita e capitale
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria l’assicurato può ottenere dal Fondo una parte in capitale (fino al massimo del 50%) ed una parte in rendita.
 


 

Revocabilità della scelta del lavoratore
La revocabilità è possibile.
 



Riscatto della posizione
Il riscatto della posizione individuale può avvenire in alcuni casi:
a) quando vi sia un periodo di disoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi susseguente alla cessazione dell’attività lavorativa, o a seguito di procedura di mobilità o per interventi integrativi salariali, anche straordinari. In tali ipotesi è possibile riscattare fino al 50% della posizione maturata;
b) quando il periodo di disoccupazione successivo alla cessazione dell’attività sia superiore a 48 mesi o quando la capacità lavorativa, a seguito di invalidità permanente, si sia ridotta a meno di un terzo. In tali ipotesi è possibile riscattare tutto il maturato.
 

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Scelta del lavoratore
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in forza o entro sei mesi dalla data di assunzione (se successiva al 1° gennaio 2007) va effettuata per iscritto la scelta del Fondo cui conferire il TFR.
 


 

Silenzio – assenso
E’ un istituto attraverso il quale, qualora il lavoratore non decida esplicitamente, sono devolute a Fondi (secondo le varie ipotesi esaminate a parte) scatta obbligatoriamente un certo percorso per il convogliamento delle somme di TFR maturate a partire dall’1/1/2007. Le stesse (nelle imprese con un organico da 50 dipendenti ed oltre) confluiscono a un Fondo gestito previsto da contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. Mancando l’accordo l’adesione va al Fondo ove ha aderito il maggior numero di lavoratori. In mancanza di entrambe le possibilità, le somme sono devolute al Fondo costituito presso l’INPS.
 


 

Soggetti potenziali aderenti ai Fondi
L’art. 2 del D. L.vo n. 252/2005 individua i potenziali destinatari della previdenza complementare. Essi sono:
a) i dipendenti pubblici e privati, anche con rapporto a tempo determinato o con le nuove tipologie contrattuali previste dal D. L.vo n. 276/2003;
b) i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. Per questi ultimi la decisione finale spetterà alle Casse professionali;
c) i soci lavoratori delle cooperative, anche insieme ai dipendenti delle cooperative stesse;
d) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
 

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Tassazione
Nella legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) sono fissate alcune regole che saranno in vigore dall’1/1/2007: Essi sono:
a) contributi ai fondi: essi non sono imputabili ai fondi stessi, ma deducibili dai lavoratori interessati dal reddito complessivo nella misura di 5.164,70 euro, a condizione che venga evoluto al Fondo una quota di TFR almeno pari al 50% del totale;
b) rendimenti dei Fondi: essi saranno tassati nella misura dell’11%;
c) prestazioni del Fondo: dal 2007 le erogazioni effettuate al momento del raggiungimento dell’età della pensione sono soggette alla sola ritenuta d’imposta del 15% (in luogo dell’aliquota progressiva) che può scendere fino al 9% (in ragione dello 0,30% annuo per ogni anno eccedente il 15^ di partecipazione al Fondo).

 



Trasferimento da un Fondo ad un altro
Due sono le ipotesi: la prima riguarda chi cambia settore di attività. Perdendo i requisiti per la partecipazione al Fondo complementare prima prescelto, può trasferire la posizione alla forma pensionistica complementare cui accede in base al nuovo lavoro.
La seconda ipotesi concerne il cambio volontario: dopo due anni di permanenza ci si può trasferire ad altra forma complementare sia individuale che collettiva.
 



Trattamento di fine rapporto
Il TRF è la somma che viene corrisposta sa ogni datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La somma annua è determinata da tutta la retribuzione di fatto percepita, diviso 13,5. Tale somma al 31 dicembre di ogni anno è rivalutata con l’applicazione di un tasso dell’1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. Mensilmente, per i rapporti che cessano durante l’anno, l’ISTAT pubblica i dati di rivalutazione riferibili alla quota accantonata al 31/12/2005.

 


 

Trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e non destinato, antecedentemente, a una forma previdenziale complementare, resta nella disponibilità del datore di lavoro.

 

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