DPL Modena: le definizioni in uso nella "Previdenza Complementare"
Ritenendo di fare cosa utile, la Direzione provinciale del lavoro di Modena reputa opportuno fornire alcune definizioni di istituti con i quali i lavoratori del settore privato si troveranno di fronte a partire dal 1° gennaio 2007, data in cui scatterà l’operazione "previdenza complementare".
L'elaborato non ha alcuna pretesa di esaustività, ma vuol essere soltanto un contributo per una conoscenza iniziale e
necessaria di alcune voci che, nei prossimi giorni, diverranno sempre più usuali
nel mondo del lavoro.
Ovviamente, nei limiti delle nostre capacità, provvederemo ad aggiornarle ed
integrarle, anche alla luce dei provvedimenti, "in itinere" contenuti sia nel
D.L. n. 279/2006 che nella legge Finanziaria per l'anno 2007, attualmente
all'esame del Parlamento.
Normativa di
riferimento
-
Decreto Legislativo n. 252/2005
-
Legge n. 296/2006
- Accordo Governo,
Confindustria, CGIL, CISL; UIL sulla destinazione del TFR
(tale accordo è stato
ripreso in un emendamento nella Legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007)
- Alcuni CCNL che prevedono fondi negoziali
Anticipazione del trattamento di fine
rapporto
Per quanto riguarda le somme rimaste nella disponibilità del datore di
lavoro valgono le regole (cui si rimanda) previste dall’art. 2120 c.c. . Per
quel che concerne la quota di TFR destinato alla previdenza complementare
l’anticipazione può essere richiesta, come previsto dal D.L.vo n. 252/2005 nel
modo seguente:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione,
per spese mediche e sanitarie particolarmente gravi e rilevanti (e come tali,
riconosciute dal Servizio Sanitario Pubblico), relative all’assicurato, alla
moglie ed ai figli;
b) con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al
75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o per la
ristrutturazione della casa di abitazione. E’ sufficiente che l’acquisto risulti
in fase di perfezionamento (es. contratto di compromesso, partecipazione a
cooperativa edile, ecc.), secondo l’indirizzo espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 142/1991;
c) con almeno 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% per altre
esigenze del lavoratore.
Per il calcolo degli 8 anni si prendono quale riferimento tutti i periodi
maturati nelle forme pensionistiche complementari, a meno che l’interessato non
abbia proceduto ad un riscatto.
Le somme anticipate non possono eccedere il 75% del totale, comprese le
plusvalenze realizzate.
Il lavoratore può reintegrare le anticipazioni in qualsiasi momento.
La tassazione sulle anticipazioni è del 23% invece della c.d. “tassazione
separata”.
Benefici per le imprese
Secondo la legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) vengono previste una serie di
agevolazioni in favore delle imprese che conferiscono il TFR:
a) la deducibilità dal reddito d’impresa del TFR trasferito ai Fondi pensione ed
a quello istituito presso l’INPS sarà del 4%. Per le imprese con meno di 50
dipendenti il cui TFR è trasferito all’INPS, la deducibilità sarà del 6%;
b) dall’1/1/2007 il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento del
contributo dello 0,20% relativo al finanziamento del Fondo di garanzia per il
TFR;
c) la norma in discussione conferma la graduale riduzione dei contributi
sociali. L’esonero è fissato in una quota calcolata sul TFR maturando conferito
dall’INPS ed alle forme di previdenza complementare. L’esonero si applica
secondo un ordine che che vede prima i contributi per gli assegni familiari, poi
quelli per maternità ed, infine, quelli per la disoccupazione.
Conferimento agli eredi
In caso di decesso del lavoratore assicurato iscritto al Fondo, la quota
maturata è versata agli eredi ed ai soggetti eventualmente indicati dal “de cuius”.
In mancanza, il tutto viene assorbito dal Fondo pensione.
COVIP
E’ l’organo di vigilanza delle forme pensionistiche complementari, sotto il
controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in autonomia
operativa.
Opera a tutela degli iscritti ai Fondi, autorizza le forme pensionistiche
complementari, verifica il rispetto delle leggi e delle procedure
amministrative, emana regole volte a garantire la trasparenza gestionale dei
Fondi.
Dipendenti assunti alla data del 29
aprile 1993
Se costoro risultano iscritti ad un Fondo pensione possono decidere
esplicitamente per iscritto (entro il 30/6/2007), se devolvere al Fondo il TFR
maturando o lasciarlo in azienda.
Se, invece, nulla dicono gli interessati, scatta il silenzio – assenso e
l’imprenditore trasferisce il TFR o al Fondo pensione contrattualmente previsto
o, in mancanza, al Fondo cui hanno aderito la maggior parte dei lavoratori. Come
ultima ipotesi, in mancanza delle altre, le somme vanno al Fondo INPS.
Se, invece, costoro non risultano iscritti ad un Fondo pensione, in caso di
scelta esplicita, possono devolverlo al Fondo o lasciarlo in azienda.
In caso di silenzio – assenso scatta la stessa ipotesi di cui al secondo
capoverso.
Dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 e nuovi assunti a partire dal 2007
Anche in questo caso occorre distinguere tra scelta esplicita (per iscritto)
e silenzio – assenso. In quest’ultimo caso il datore di lavoro trasferisce le
quote del TFR maturando al Fondo pensione previsto dal CCNL od individuato
dall’accordo aziendale. In assenza di tali ipotesi, le somme maturande vanno
rimesse al Fondo costituito presso l’INPS.
Qualora, invece, ci si trovi di fronte ad una scelta esplicita il datore di
lavoro deve inviare le somme al Fondo pensione prescelto. Se, invece, il
lavoratore opta per far rimanere il TFR in azienda, la soluzione è duplice: se
il datore di lavoro occupa almeno 50 dipendenti (la norma non fa distinzione tra
tempo determinato, indeterminato, tempo parziale o tipologie contrattuali
formative), deve rimettere, a partire dal 1/7/2007, le quote, maturate
dall’1/1/2007 o dalla data di assunzione (se successiva al 1° gennaio 2007), al
Fondo istituito presso l’INPS. Se l’organico aziendale è inferiore alla soglia
delle 50 unità, il TFR resta a disposizione del datore di lavoro.
Fondi preesistenti
Si tratta di forme pensionistiche complementari previste dalla
contrattazione collettiva istituite prima del 15 novembre 1992.
Fondo a contribuzione definita
Con tale definizione si intende l’ipotesi in cui è certo l’ammontare dei
contributi da versare, mentre il risultato finale dipende sia da ciò che è stato
conferito che dai risultati della gestione. Esso è obbligatorio ex D.L.vo n.
252/2005 per i dipendenti, i lavoratori con le tipologie contrattuali ex D. L.vo
n. 276/2003, per i soci lavoratori e per coloro che svolgono lavori di cura non
retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
Fondo aperto
Si tratta di un Fondo pensione creato da istituti di credito, assicurazioni
o società autorizzate a gestire risparmio. L’adesione a tali Fondi può essere
collettiva o individuale. Ciò significa che nel primo caso le parti sociali,
invece di creare un fondo contrattuale, decidono di aderire collettivamente ad
un Fondo aperto. La gestione dovrebbe essere assicurata dalla società che ha
creato il Fondo.
Fondo chiuso
Si tratta di un fondo pensione previsto nella contrattazione collettiva ove
i lavoratori possono destinare la loro contribuzione. Essi sono affidati ad un
gestore (compagnia di assicurazione, società di intermediazione mobiliare, banca
ecc.), le risorse sono depositate presso un istituto di credito ed i trattamenti
pensionistici sono erogati dalla stesso fondo o da una compagnia assicurativa.
Il Fondo ha propri organismi decisionali, è un soggetto giuridico autonomo e per
la propria attività di raccolta ed investimento si avvale di soggetti
specializzati.
Forme di gestione dei Fondi.
In genere, le forme di gestione si distinguono in mono e pluricomparto”.
Nel primo caso il portafoglio è unico ed unico è il rendimento per tutti gli
aderenti.
Nel secondo caso portafogli sono diversi e, al tempo stesso, possono essere
diversificati sia i rischi che i rendimenti.
Senza voler in alcun modo essere esaustivi sull’argomento si possono, per grandi
linee, ipotizzarsi i criteri per una valutazione dell’investimento. Essi possono
attenere:
a) alla gestione del portafoglio;
b) al rischio;
c) alla diversificazione, alla massimizzazione dei risultati;
d) al contenimento dei costi e delle spese generali.
Forme pensionistiche individuali
complementari
L’art. 13, comma 1, del D. L.vo n. 252/2005 offre l possibilità di
realizzare forme pensionistiche complementari non solo attraverso i c.d. “Fondi
aperti”, ma anche attraverso contratti assicurativi sulla vita. La stipula deve
avvenire con una impresa di assicurazione autorizzata dall’ISVAP e la condizione
per l’operatività è connessa alla costituzione, da parte dell’impresa, di un
patrimonio separato ed autonomo, nel rispetto della nota ISVAP n. 2472 del 10
novembre 2006.
Irrevocabilità della scelta a favore dei
fondi
Il lavoratore che ha aderito ad un fondo
complementare non può, dopo un certo periodo di tempo, chiedere di trasferire
nuovamente il TFR al proprio datore di lavoro, non trovando applicazione il
principio della “portabilità”.
Misura della pensione complementare
Essa dipende dall’operato e dalle scelte del Fondo. La conversione tra gli
accantonamenti e la rendita vitalizia tiene conto dell’età, del sesso,
dell’incidenza demografica, del c.d. “tasso tecnico di interesse”, e della
commissione assicurativa.
Nota informativa obbligatoria
Dall’1/1/2007 le forme pensionistiche complementari devono fornire, secondo
le indicazioni della COVIP, una nota informativa con scheda sintetica ove, tra
le altre cose, vanno precisate sia le modalità di funzionamento che le
condizioni di partecipazione, comprensive di un “indicatore sintetico dei
costi”.
Organico di riferimento
La disposizione impune la verifica del limite delle 50 unità dipendenti. Sul
punto, occorre attendere delucidazioni a livello amministrativo circa il
criterio da adottare per la determinazione dell’organico. Si potrebbe, ad
esempio, prendere il criterio in uso per la CIG ordinaria ai fini
dell’applicazione dell’aliquota ridotta ove, relativamente all’anno solare (1°
gennaio – 31 dicembre) si considera la media degli occupati nell’anno
precedente. Va, peraltro, ricordato che, fatti salvi diversi chiarimenti su
quali è doveroso attendere indicazioni, non rientrano nella base di calcolo gli
apprendisti (art.53, comma 2, D.L.vo n. 276/2003), gli assunti con contratto di
inserimento (art. 59, comma 2, D.L.vo n. 276/2003), i lavoratori somministrati,
i lavoratori assunti come provenienti dai lavori socialmente utili o di pubblica
utilità (art. 7 D.L.vo n. 81/2000), i lavoratori a tempo parziale “pro – quota”
(art. 6 D. L.vo n. 61/2000).
Portabilità
Il lavoratore che aderisce ad un fondo
complementare può trasferire ad un altro fondo le somme accantonate dopo due
anni. Il trasferimento può avvenire anche prima di tale periodo nel caso in cui
lo stesso perda i requisiti di partecipazione (ad esempio, perché ha cambiato
comparto produttivo). Ovviamente, in tal caso, il lavoratore trasferisce la
propria posizione ad un’altra forma complementare relativa alla sua nuova
attività. L’importo è quello che risulta al primo giorno di valorizzazione utile
successivo a quello nel quale sono state verificate le condizioni per il
trasferimento.
Rendita
Essa si ottiene dopo cinque anni di iscrizione al Fondo ed al raggiungimento
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Rendita e capitale
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria l’assicurato
può ottenere dal Fondo una parte in capitale (fino al massimo del 50%) ed una
parte in rendita.
Revocabilità della scelta del lavoratore
La revocabilità è possibile.
Riscatto della posizione
Il riscatto della posizione individuale può avvenire in alcuni casi:
a) quando vi sia un periodo di disoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi
susseguente alla cessazione dell’attività lavorativa, o a seguito di procedura
di mobilità o per interventi integrativi salariali, anche straordinari. In tali
ipotesi è possibile riscattare fino al 50% della posizione maturata;
b) quando il periodo di disoccupazione successivo alla cessazione dell’attività
sia superiore a 48 mesi o quando la capacità lavorativa, a seguito di invalidità
permanente, si sia ridotta a meno di un terzo. In tali ipotesi è possibile
riscattare tutto il maturato.
Scelta del lavoratore
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in forza o entro sei mesi dalla
data di assunzione (se successiva al 1° gennaio 2007) va effettuata per iscritto
la scelta del Fondo cui conferire il TFR.
Silenzio – assenso
E’ un istituto attraverso il quale, qualora il lavoratore non decida
esplicitamente, sono devolute a Fondi (secondo le varie ipotesi esaminate a
parte) scatta obbligatoriamente un certo percorso per il convogliamento delle
somme di TFR maturate a partire dall’1/1/2007. Le stesse (nelle imprese con un
organico da 50 dipendenti ed oltre) confluiscono a un Fondo gestito previsto da
contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. Mancando
l’accordo l’adesione va al Fondo ove ha aderito il maggior numero di lavoratori.
In mancanza di entrambe le possibilità, le somme sono devolute al Fondo
costituito presso l’INPS.
Soggetti potenziali aderenti ai Fondi
L’art. 2 del D. L.vo n. 252/2005 individua i potenziali destinatari della
previdenza complementare. Essi sono:
a) i dipendenti pubblici e privati, anche con rapporto a tempo determinato o con
le nuove tipologie contrattuali previste dal D. L.vo n. 276/2003;
b) i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. Per questi ultimi la
decisione finale spetterà alle Casse professionali;
c) i soci lavoratori delle cooperative, anche insieme ai dipendenti delle
cooperative stesse;
d) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari.
Tassazione
Nella legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) sono fissate alcune
regole che saranno in vigore dall’1/1/2007: Essi
sono:
a) contributi ai fondi: essi non sono imputabili ai fondi stessi, ma deducibili
dai lavoratori interessati dal reddito complessivo nella misura di 5.164,70
euro, a condizione che venga evoluto al Fondo una quota di TFR almeno pari al
50% del totale;
b) rendimenti dei Fondi: essi saranno tassati nella misura dell’11%;
c) prestazioni del Fondo: dal 2007 le erogazioni effettuate al momento del
raggiungimento dell’età della pensione sono soggette alla sola ritenuta
d’imposta del 15% (in luogo dell’aliquota progressiva) che può scendere fino al
9% (in ragione dello 0,30% annuo per ogni anno eccedente il 15^ di
partecipazione al Fondo).
Trasferimento da un Fondo ad un altro
Due sono le ipotesi: la prima riguarda chi cambia settore di attività.
Perdendo i requisiti per la partecipazione al Fondo complementare prima
prescelto, può trasferire la posizione alla forma pensionistica complementare
cui accede in base al nuovo lavoro.
La seconda ipotesi concerne il cambio volontario: dopo due anni di permanenza ci
si può trasferire ad altra forma complementare sia individuale che collettiva.
Trattamento di fine rapporto
Il TRF è la somma che viene corrisposta sa ogni datore di lavoro all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La somma annua è
determinata da tutta la retribuzione di fatto percepita, diviso 13,5. Tale somma
al 31 dicembre di ogni anno è rivalutata con l’applicazione di un tasso
dell’1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Mensilmente, per i rapporti che cessano durante l’anno, l’ISTAT pubblica i dati
di rivalutazione riferibili alla quota accantonata al 31/12/2005.
Trattamento di fine rapporto maturato al
31 dicembre 2006
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e non destinato, antecedentemente, a una
forma previdenziale complementare, resta nella disponibilità del datore di
lavoro.
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