ORDINANZA N. 91 ANNO 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2,
della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura
penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti),
promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di
Firenze con ordinanza del 17 settembre 2003 (iscritta al n. 485 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza in
data 11 novembre 2003 (iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 9 ottobre 2003 (iscritta al
n. 509 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2004), con
ordinanza del 4 novembre 2003 (iscritta al n. 510 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del 3 febbraio 2004
(iscritta al n. 605 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
2004), con ordinanza in data 11 dicembre 2003 (iscritta al n. 623 del
registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza del
9 dicembre 2003 (iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 2004).
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore
Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, con sette ordinanze di
analogo tenore (r.o. numeri 485, 486, 509, 510, 605, 623 e 624 del 2004),
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2,
della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura
penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti);
che, in particolare, ad avviso del rimettente sarebbero violati l'art. 3
della Costituzione, in quanto la disciplina censurata «consente di
formulare la richiesta [di applicazione della pena] oltre il termine
fissato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.», e l'art. 111 Cost.
perché, su richiesta dell'imputato, viene imposta una sospensione del
dibattimento non inferiore a quarantacinque giorni, con decorrenza dalla
prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge;
che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente osserva che
mentre l'istituto del patteggiamento persegue, in via generale, uno scopo
fondamentalmente deflativo, la disposizione transitoria censurata,
consentendo la presentazione della richiesta anche quando il dibattimento
è in fase avanzata, frustrerebbe le finalità dell'istituto;
che la sospensione di quarantacinque giorni a fronte della semplice
richiesta dell'imputato contrasterebbe con il principio della ragionevole
durata del processo, inteso come garanzia non solo per l'imputato, ma per
tutte le parti processuali e per la collettività in generale;
che inoltre la disposizione censurata, fissando il termine per la
proposizione della richiesta dell'imputato a far data dalla prima udienza
utile successiva alla pubblicazione della legge, anziché dalla sua entrata
in vigore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. e con il principio della
ragionevole durata del processo;
che l'applicazione della pena nel corso del dibattimento sacrificherebbe
anche l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate, essendo analoghe a quella recante il n. 747 del registro
ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo tempo depositato atto di
intervento, contestualmente allegato.
Considerato che tutte le ordinanze censurano, in riferimento agli artt. 3
e 111 della Costituzione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 5,
commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di
procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle
parti), nella parte in cui consente di formulare la richiesta di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del
dibattimento, oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc.
pen., e impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione del
dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per
valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena;
che, avendo tutte le ordinanze per oggetto la medesima questione, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che questioni identiche sono già state dichiarate infondate da questa
Corte con la sentenza n. 219 del 2004, sulla base del rilievo di ordine
generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei
processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o
delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le
relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si
sottraggono a censure di illegittimità costituzionale;
che, successivamente a tale sentenza, ulteriori questioni del tutto
analoghe, sollevate dallo stesso rimettente, sono state dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza n. 420 del 2004;
che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già
valutati nelle pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003,
n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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