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Min.Lavoro: pubblicato il decreto a tutela dei lavoratori salvaguardati

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, il Decreto  1° giugno 2012, con le modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 giugno 2012

Modalita'  di  attuazione  del  comma   14   dell'articolo   24   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  e  determinazione  del  limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo  articolo.
(12A08254) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214,  come  modificato  dall'articolo  6,  comma  2-quater,  primo
periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro,  nei  limiti  delle
risorse stabilite dal comma 15, ancorche' maturino  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011, i quali maturano i requisiti  per  il  pensionamento  entro  il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
    c) ai lavoratori  che,  alla  data  del  4  dicembre  2011,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la  medesima  data  il
diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi  medesimi
fino al compimento di almeno 60  anni  di  eta',  ancorche'  maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4  dicembre
2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione; 
    e) ai lavoratori che, alla data del 4  dicembre  2011,  hanno  in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui  all'articolo  72,
comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e-bis)  ai  lavoratori  che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,
risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave
ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro
ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il
requisito    contributivo    per    l'accesso    al     pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo  1,  comma
6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 24, comma 15, primo periodo,  del  sopra  indicato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma
2-ter e comma 2-septies, lettera b), del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
finanze da adottarsi entro  il  30  giugno  2012,  sono  definite  le
modalita' di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo  24,
ivi compresa  la  determinazione  del  limite  massimo  numerico  dei
soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al
medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo
comma 15; 
  Visto l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo,  del  sopra
indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attivita' di
monitoraggio  delle   domande   di   pensionamento   dei   lavoratori
interessati, prevedendo che, nel caso di  raggiungimento  del  limite
numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno
prese in considerazione ulteriori domande; 
  Visto l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto  periodo,  del  piu'
volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede  il  computo,
nell'ambito del  complessivo  limite  numerico,  dei  lavoratori  che
intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente
comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze  di  cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14  e
15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni  in  materia
di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al  comma
12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'articolo 6, comma  2-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla  concessione
del beneficio previsto dall'articolo 24, comma 14, del  sopra  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti  delle  risorse  e  con  le
procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche: 
    i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31
dicembre 2011, in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura
civile; 
    i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31
dicembre 2011 in applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, 
a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione
del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e  oggettivi,  quali
le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del
lavoro di cui all'articolo  14,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad  altri  soggetti  equipollenti
indicati nel decreto ministeriale da adottarsi  entro  il  30  giugno
2012; il lavoratore risulti in possesso dei  requisiti  anagrafici  e
contributivi che, in base alla previgente  disciplina  pensionistica,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro  un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge  n.  216  del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012; 
  Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati  alla
prosecuzione volontaria  della  contribuzione  il  periodo  temporale
entro  cui  i  lavoratori  interessati  maturino  il   diritto   alla
decorrenza del trattamento  pensionistico  in  base  alla  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il  termine  previsto
dall'articolo 6, comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge  n.  216
del 2011; 
  Ritenuto altresi' di fissare al compimento di 62 anni la permanenza
a carico dei fondi di solidarieta'  per  i  lavoratori  di  cui  alla
lettera c) sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto  di  accesso
ai predetti fondi di solidarieta'; 
  Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base  dei
relativi elementi amministrativi, trasposta nella  tabella  riportata
nel presente decreto, che ha consentito di verificare  la  congruita'
del contingente numerico  programmato  con  riferimento  ai  soggetti
rientranti  in  ciascuna  categoria  di   soggetti   beneficiari   e,
conseguentemente,  la  congruita'  delle   risorse   complessivamente
predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge  n.  201
del 2011; 
  Considerato che il numero complessivo di tutti i  soggetti  di  cui
alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere  al
beneficio rientra nel  contingente  numerico  complessivo  di  65.000
unita' e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti  sono
pari alle risorse  predeterminate  all'articolo  24,  comma  15,  del
decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo  articolo  6,
la ripartizione dei soggetti interessati ai  fini  della  concessione
dei benefici di cui al medesimo comma 14  e  ai  sensi  dello  stesso
comma 15, nel limite  delle  risorse  complessivamente  previste  dal
medesimo comma 15. 
                               Art. 2 
 
  1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono
ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del  decreto  legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, alle seguenti condizioni: 
    a) lavoratori di  cui  alla  lettera  a)  del  citato  comma  14:
cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del  4  dicembre  2011
con perfezionamento dei  requisiti  entro  il  periodo  di  fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b) lavoratori di  cui  alla  lettera  b)  del  citato  comma  14:
cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011; 
    c) lavoratori di  cui  alla  lettera  c)  del  citato  comma  14:
titolarita' al 4 dicembre  2011  della  prestazione  straordinaria  a
carico dei Fondi di solidarieta' di settore di  cui  all'articolo  2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  titolarita'  della
medesima prestazione  da  data  successiva  al  4  dicembre  2011  se
l'accesso alla stessa  risulta  autorizzato  dall'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati  restano
a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta'; 
    d) lavoratori di  cui  alla  lettera  d)  del  citato  comma  14:
perfezionamento dei  requisiti  anagrafici  e  contributivi  utili  a
comportare la decorrenza del  trattamento  pensionistico  secondo  la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a  ventiquattro
mesi dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto  legge;
questi  lavoratori  non  devono  aver  comunque   ripreso   attivita'
lavorativa  successivamente  all'autorizzazione   alla   prosecuzione
volontaria della contribuzione e devono avere  almeno  un  contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011; 
    e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero
dal servizio alla data del 4 dicembre 2011; 
    f) lavoratori di cui alla lettera e-bis)  del  citato  comma  14:
congedo  per  assistere  figli  con  disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.
151, con perfezionamento, entro 24 mesi  dalla  data  di  inizio  del
predetto  congedo,  del  requisito  contributivo  per  l'accesso   al
pensionamento  indipendentemente   dall'eta'   anagrafica,   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto  2004,  n.
243; 
    g)  lavoratori  di  cui  all'articolo   6,   comma   2-ter,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   2l6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  risoluzione  del
rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione
in qualsiasi altra attivita' lavorativa; 
    h)  lavoratori  di  cui  all'articolo   6,   comma   2-ter,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  risoluzione  del
rapporto di lavoro entro il  31  dicembre  2011  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'
lavorativa. 
  2. I lavoratori di cui alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  1  del
presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi  quali  le  comunicazioni   obbligatorie   alle   Direzioni
Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata
al successivo articolo 4. 
  3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del  presente
articolo devono risultare in  possesso  dei  requisiti  anagrafici  e
contributivi che, in base alla previgente  disciplina  pensionistica,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro  un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 
                               Art. 3 
 
  1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i  quali
sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data  del
4 dicembre 2011 il diritto  di  accesso  ai  fondi  di  solidarieta',
restano  a  carico  dei  predetti  fondi  fino  al   compimento   del
sessantaduesimo anno di eta'. 
                               Art. 4 
 
  1. I  soggetti  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f),  del  comma  1,
dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di  accesso
ai benefici di cui all'articolo 24, comma  14,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  alle  Direzioni  Territoriali  del  Lavoro
competenti in base alla residenza degli stessi. 
  2.  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  e),  del   comma   1,
dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui  al  comma  1
del presente articolo deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione
sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modifiche ed integrazioni, relativa  al  provvedimento  di
esonero, con indicazione degli  estremi  dello  stesso  ai  fini  del
reperimento  del  medesimo  da  parte  della   competente   Direzione
Territoriale del lavoro. 
  3.  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  f),  del   comma   1,
dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui  al  comma  1
del presente articolo deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione
sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modifiche ed integrazioni, relativa  al  provvedimento  di
congedo, con indicazione degli  estremi  dello  stesso  ai  fini  del
reperimento  del  medesimo  da  parte  della   competente   Direzione
Territoriale del lavoro. 
  4.  I  soggetti  di  cui  alle  lettere  g)  e  h),  del  comma  1,
dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di  accesso
ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14,  del  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': 
    a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati  in  ragione  di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 
    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza
del lavoratore cessato. 
  5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate
entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1  e
4 del presente articolo, sono istituite  specifiche  Commissioni  per
l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 
  7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari
della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con  funzioni  di
Presidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  dal
Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto. 
  8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui  al  comma  6  non
sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione. 
                               Art. 5 
 
  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui
all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate  con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 
  2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4,
comma 6, del presente decreto l'interessato puo'  presentare  istanza
di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento  dello  stesso,
innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso  cui  e'  stata
presentata l'istanza. 
                               Art. 6 
 
  1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il
numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  di
cui al comma 14  e  ai  sensi  del  comma  15  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  e'
determinato in 65.000 unita', ripartite come segue: 
    

---------------------------------------------------------------------
                                                          Contingente
                Tipologia di soggetti                      Numerico
---------------------------------------------------------------------
Mobilita' [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente
 decreto]                                                   25.590
---------------------------------------------------------------------
Mobilita' lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del
 presente decreto]                                           3.460
---------------------------------------------------------------------
Fondi di solidarieta' [articolo 2, comma 1, lett. c),
 del presente decreto]                                      17.710
---------------------------------------------------------------------
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d),
 del presente decreto] con decorrenza entro il 2013         10.250
---------------------------------------------------------------------
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e),
 del presente decreto]                                         950
---------------------------------------------------------------------
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f),
 del presente decreto]                                         150
---------------------------------------------------------------------
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter,
 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
 modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2,
 comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto]              6.890
---------------------------------------------------------------------
                                           TOTALE           65.000
---------------------------------------------------------------------
      
                               Art. 7 
 
  1. I lavoratori che intendono avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i
necessari presupposti e requisiti,  del  beneficio  delle  decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  sono  computati   nel
contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
  1. Il numero complessivo dei lavoratori  indicato  all'articolo  6,
aventi titolo ai benefici di cui al  presente  decreto,  comporta  un
fabbisogno   finanziario   complessivo   nel    limite    individuato
dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  successive  modificazioni  e,  pertanto,   con   riferimento
all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di  cui  all'articolo
6,  comma  2-ter  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012,  n.  14,
non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 1° giugno 2012 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Fornero           
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
         il Vice Ministro delegato 
                  Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306 

        
      

fonte: Gazzetta Ufficiale


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